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REGIO DECRETO 8 febbraio 1923, n. 259

Che sospende gli scrutinii anticipati dei giudici e dei consiglieri di Corte di appello e gradi rispettivamente equiparati, interpreta alcune disposizioni sull'ordinamento giudiziario e da norme sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. (023U0259)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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