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REGIO DECRETO 8 febbraio 1923, n. 259

Che sospende gli scrutinii anticipati dei giudici e dei consiglieri di Corte di appello e gradi rispettivamente equiparati, interpreta alcune disposizioni sull'ordinamento giudiziario e da norme sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. (023U0259)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/02/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  21-2-1923 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re dalla legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Guardasigilli, Ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto; Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1




In via transitoria ed in attesa della nuova riforma dell'ordinamento giudiziario vigente, sono sospesi gli scrutini con anticipazione, dei consiglieri di Corte di appello, dei giudici e dei magistrati di grado rispettivamente equiparato, disciplinati dagli articoli 103 del R. decreto 14 dicembre 1921, n. 1978, 21, 22, 23 e 24 del R. decreto 15 settembre 1922, n. 1284.

Durante tale periodo, gli scrutinii saranno fatti secondo l'ordine di anzianità a norma dell'art. 102 del R. decreto 14 dicembre 1921, n. 1978.