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REGIO DECRETO 28 aprile 1921, n. 582

Contenente le norme circa la liquidazione delle indennità per gli infortuni degli operai nelle zolfare della Sicilia. (021U0582)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/05/1921 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/02/1925)
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Testo in vigore dal:  13-3-1925
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduta la legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, ed il regolamento 13 marzo 1904, n. 141, per l'assicurazione degli infortuni degli operai sul lavoro e la legge 14 luglio 1907, n. 527, ed il relativo regolamento 14 giugno 1908, n. 462, contenenti speciali disposizioni per gli infortuni sul lavoro nelle zolfare della Sicilia;
Veduto il R. decreto 14 maggio 1914, n. 500, col quale furono approvate le tabelle dei salari medi per la liquidazione delle indennità di infortunio agli operai delle zolfare della Sicilia;
Veduto il decreto Luogotenenziale 12 maggio 1918, n. 678, col quale sono stati apportati, con effetto fino a sei mesi dopo la conclusione della pace, aumenti percentuali ai salari medi determimati dalle tabelle approvate con R. decreto 14 maggio 1914, n. 500;
Veduto il R. decreto 30 settembre 1920, num. 1389, contenente norme per il passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace, per effetto del quale il periodo di applicazione del decreto Luogotenenziale 12 maggio 1918, n. 678, scade col 30 aprile del corrente anno;
Considerato che, pur essendo state adempiute le formalità stabilite dal regolamento 14 giugno 1908, numero 462, per la revisione delle vigenti tabelle, non sono stati forniti al Ministero per il lavoro e la previdenza sociale gli elementi necessari per tale revisione;
Considerato che allo stato degli atti non è possibile predisporre la nuova tabella senza pregiudizio delle eventuali ragioni delle parti;
Ritenuto che, mentre si dispongono ulteriori indagini è necessario un provvedimento provvisorio per stabilire la base di liquidazione delle indennità per gli infortuni che si verifichino dal 1° maggio 1921.
Ritenuta l'opportunità di apportare intanto un temporaneo aumento alle vigenti tabelle in corrispondenza alle attuali condizioni dei salari e tenuti presenti gli studi compiuti dall'Ufficio distrettuale delle miniere di Caltanissetta;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Con effetto dal 1° maggio 1921, e sino all'entrata in vigore di nuove tabelle, e in ogni modo non oltre il 31 dicembre 1921, la liquidazione delle indennità per gli infortuni degli operai delle zolfare della Sicilia sarà effettuata in base ai salari medi indicati nelle tabelle approvate con Regio decreto 14 maggio 1914, n. 500, aumentati del doppio delle percentuali stabilite col decreto Luogotenenziale 12 maggio 1918, numero 678.
(1) (2)
((3))


Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

LABRIOLA.

Visto, Il guardasigilli: FERA.

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AGGIORNAMENTO (1)

Il Regio Decreto 29 dicembre 1921, n. 2063 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Sino all'entrata in vigore di nuove tabelle, e in ogni modo non oltre il 31 dicembre 1922, la liquidazione delle indennità per gli infortuni sul lavoro degli operai delle zolfare della Sicilia, continuerà ad essere effettuate sulla base stabilita dal R. decreto 28 aprile 1921, n. 582".
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AGGIORNAMENTO (2)

Il Regio Decreto 1 febbraio 1923, n. 283 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Sino all'entrata in vigore di nuove tabelle, e in ogni modo non oltre il 30 giugno 1923, la liquidazione delle indennità per gli infortuni sul lavoro degli operai delle zolfare della Sicilia continuerà ad essere effettuata sulla base stabilita dal Regio decreto 28 aprile 1921, n. 582".
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AGGIORNAMENTO (3)

Il Regio Decreto 8 febbraio 1925, n. 140 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Sino all'entrata in vigore di nuove tabelle, e in ogni modo non oltre il 31 dicembre 1925, la liquidazione delle indennità per gli infortuni sul lavoro degli operai delle zolfare della Sicilia continuerà ad essere effettuata sulla base stabilita dal R. decreto 28 aprile 1921, n. 582".