stai visualizzando l'atto

DECRETO LUOGOTENENZIALE 6 luglio 1919, n. 1344

Portante aggiunte e variazioni al R. decreto 5 giugno 1913, n. 798, relativo alla destinazione e al trattamento da farsi agli impiegati in servizio della Tripolitania e della Cirenaica. (019U1344)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1919 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/10/1919)
nascondi
Testo in vigore dal:  1-7-1919

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto col ministro del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Negli articoli 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13 del R. decreto 5 giugno 1913, n. 798, sono introdotte le seguenti varianti:

Art. 1. - È aggiunto il seguente ultimo comma: «Gli impiegati da destinare in colonia debbono essere di sana costituzione, esenti da imperfezioni e avere attitudini fisiche al clima e alle altre condizioni delle colonie».

Art. 3. - La lettera a) del primo comma è così modificata: «una indennità di equipaggiamento pagabile una volta tanto all'atto della partenza per la colonia e commisurata ad un decimo dello stipendio con un minimo di L. 300 e un massimo di L. 600. Tale indennità è aumentata di L. 300 per i funzionari che, a termini delle disposizioni in vigore, abbiano obbligo o facoltà, di indossare l'uniforme. A questi ultimi il supplemento sarà però pagato soltanto quando siano stati autorizzati a vestire l'uniforme e se ne siano effettivamente provvisti.

L'impiegato che abbia già prestato servizio in Tripolitania o in Cirenaica, non ha diritto alla indennità di equipaggiamento, quando sia nuovamente destinato in quelle colonie, se dalla data del rimpatrio a quella della nuova destinazione non siano trascorsi almeno due anni.

L'impiegato rimpatriato per ragioni di disciplina o per difetto di attitudini, oppure a sua domanda, senza aver compiuto almeno un anno di permanenza in colonia, deve restituire la metà dell'importo della indennità di equipaggiamento. L'Amministrazione ha diritto, per rivalersi di tale credito, di fare la corrispondente ritenuta sullo stipendio e sugli altri assegni».

È soppresso il secondo comma dell'articolo.

Art. 4. - È sostituito come segue: «Gli impiegati che prestano servizio in località disagiate godono di una indennità speciale fra un minimo di L. 800 e un massimo di L. 2500 annue. La determinazione delle località disagiate e l'assegnazione per ciascuna della relativa indennità è fatta con decreto del ministro delle colonie su proposta del governatore, entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 5. - È sostituito come segue: «Gli impiegati che mediante esame diano prova di conoscere la lingua araba, oppure la berbera, in modo da poter ben disimpegnare le funzioni ordinariamente attribuite agli interpreti orali, godono di un assegno speciale di lire 1200 annue, che è elevato a 2400 se la conoscenza di dette lingue sia tale da poter essi compiere bene le funzioni di traduttore».

Art. 7. - È sostituito come segue: «La indennità di disagiata residenza decorre dal giorno in cui l'impiegato raggiunge la sede che vi dà diritto, le altre decorrono dal giorno dello sbarco in colonia.

Dalla decorrenza del rimpatrio cessano tutte le indennità.

Il rimborso delle spese di viaggio per gli impiegati e loro famiglie è liquidato indistintamente a norma delle corrispondenti disposizioni che vigono in Italia. Tale rimborso non è dovuto, se l'impiegato rimpatri prima della scadenza del biennio d'obbligo stabilito dall'art. 10, o venga disposto dal Governo per considerazioni d'indole disciplinare».

Art. 8. - Sono soppressi il terzo, quarto, quinto e sesto comma.

Art. 9. - Il secondo comma è sostituito come segue: «Gli impiegati che prestano servizio in Tripolitania o in Cirenaica, quando siano chiamati in temporanea missione nel Regno, o dall'una all'altra di dette colonie, hanno diritto al trattamento di missione stabilito dalle disposizioni che vigono in Italia».

Art. 10. - Ai comma secondo e terzo sono sostituiti i seguenti:

«Trascorso tale periodo, è concesso agli impiegati, dopo ogni ulteriore anno di effettiva permanenza in colonia, un premio pari ad un dodicesimo dello stipendio e della indennità coloniale sommati insieme.

Per gli anni successivi al terzo, fino al decimo incluso, il premio è aumentato della quota fissa di L. 200 per ciascun anno in confronto del precedente. Dopo il decimo anno cessa tale aumento.

Per determinare il premio, si ha riguardo allo stipendio ed alla indennità coloniale goduti al 1° gennaio dell'anno al quale esso si riferisce.

Il rimpatrio volontario o d'ufficio avvenuto per qualsiasi motivo, prima che sia intieramente compiuto l'anno che dà diritto al premio, produce senz'altro la perdita di esso.

Art. 12. - È sostituito come segue:

«Quando le esigenze del servizio lo consentano, gl'impiegati possono ottenere congedi ordinari che nel complesso non eccedano quarantacinque giorni per ciascun anno.

Se gli impiegati prestano servizio in località disagiate per le quali venga assegnato il massimo della relativa indennità il periodo del congedo è elevato dopo il primo anno di residenza a giorni sessanta.

È ammesso il cumulo dei congedi ordinari concernenti due anni consecutivi.

Gli impiegati possono anche ottenere congedi straordinari per gravi motivi debitamente provati: essi non potranno eccedere la durata di un mese. Però per le malattie contratte in colonia per ragioni di servizio, accertate da visita medica collegiale, il congedo straordinario potrà raggiungere il limite massimo di due mesi.

Nei periodi di congedo non si computano i giorni necessari per recarsi in patria e per tornare alla propria sede».

Art. 13. - È sostituito come segue: «I congedi ordinari sono concessi:

a) dal governatore ai commissari regionali e al personale della magistratura;

b) dal segretario generale e dai commissari regionali agli impiegati che da essi rispettivamente dipendono.

I congedi straordinari sono concessi:

a) dal governatore ai capi degli uffici e ai magistrati;

b) dal segretario generale a tutti gli altri impiegati.

Gli impiegati che trovinsi fuori della colonia e che domandino congedi o proroghe di congedi debbano rivolgersi, direttamente all'autorità che ha facoltà di consentirli».