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DECRETO LUOGOTENENZIALE 6 luglio 1919, n. 1344

Portante aggiunte e variazioni al R. decreto 5 giugno 1913, n. 798, relativo alla destinazione e al trattamento da farsi agli impiegati in servizio della Tripolitania e della Cirenaica. (019U1344)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1919 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/10/1919)
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Testo in vigore dal: 1-7-1919
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Visto il R. decreto 5 giugno 1913, n. 798; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le colonie,  di
concerto col ministro del tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Negli articoli 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13  del  R.  decreto  5
giugno 1913, n. 798, sono introdotte le seguenti varianti: 
 
  Art. 1. - E' aggiunto il seguente ultimo comma: «Gli  impiegati  da
destinare in colonia debbono essere di sana costituzione,  esenti  da
imperfezioni e  avere  attitudini  fisiche  al  clima  e  alle  altre
condizioni delle colonie». 
 
  Art. 3. - La lettera a) del primo comma e' cosi'  modificata:  «una
indennita' di equipaggiamento pagabile una volta tanto all'atto della
partenza per la colonia e commisurata ad un  decimo  dello  stipendio
con un minimo di L. 300 e un massimo di L. 600.  Tale  indennita'  e'
aumentata  di  L.  300  per  i  funzionari  che,  a   termini   delle
disposizioni in vigore, abbiano  obbligo  o  facolta',  di  indossare
l'uniforme.  A  questi  ultimi  il  supplemento  sara'  pero'  pagato
soltanto quando siano stati autorizzati a vestire l'uniforme e se  ne
siano effettivamente provvisti. 
 
  L'impiegato che abbia gia' prestato servizio in Tripolitania  o  in
Cirenaica, non ha diritto alla indennita' di equipaggiamento,  quando
sia nuovamente  destinato  in  quelle  colonie,  se  dalla  data  del
rimpatrio a quella  della  nuova  destinazione  non  siano  trascorsi
almeno due anni. 
 
  L'impiegato rimpatriato per ragioni di disciplina o per difetto  di
attitudini, oppure a sua domanda, senza aver compiuto almeno un  anno
di permanenza in colonia, deve restituire la meta' dell'importo della
indennita' di  equipaggiamento.  L'Amministrazione  ha  diritto,  per
rivalersi di tale credito, di fare la corrispondente  ritenuta  sullo
stipendio e sugli altri assegni». 
 
  E' soppresso il secondo comma dell'articolo. 
 
  Art. 4. - E' sostituito come segue:  «Gli  impiegati  che  prestano
servizio in localita' disagiate godono di una indennita' speciale fra
un minimo di L. 800 e un massimo di L. 2500 annue. La  determinazione
delle  localita'  disagiate  e  l'assegnazione  per  ciascuna   della
relativa indennita' e' fatta con decreto del ministro  delle  colonie
su proposta  del  governatore,  entro  quattro  mesi  dalla  data  di
pubblicazione del presente decreto. 
 
  Art. 5. - E' sostituito come segue:  «Gli  impiegati  che  mediante
esame diano prova di conoscere la lingua araba, oppure la berbera, in
modo da poter ben disimpegnare le funzioni ordinariamente  attribuite
agli interpreti orali, godono di un assegno  speciale  di  lire  1200
annue, che e' elevato a 2400 se la conoscenza  di  dette  lingue  sia
tale da poter essi compiere bene le funzioni di traduttore». 
 
  Art. 7. - E' sostituito come segue:  «La  indennita'  di  disagiata
residenza decorre dal giorno in cui l'impiegato raggiunge la sede che
vi da' diritto,  le  altre  decorrono  dal  giorno  dello  sbarco  in
colonia. 
 
  Dalla decorrenza del rimpatrio cessano tutte le indennita'. 
 
  Il rimborso delle  spese  di  viaggio  per  gli  impiegati  e  loro
famiglie e' liquidato indistintamente a  norma  delle  corrispondenti
disposizioni che vigono in Italia. Tale rimborso non  e'  dovuto,  se
l'impiegato rimpatri  prima  della  scadenza  del  biennio  d'obbligo
stabilito  dall'art.  10,  o   venga   disposto   dal   Governo   per
considerazioni d'indole disciplinare». 
 
  Art. 8. - Sono soppressi il terzo, quarto, quinto e sesto comma. 
 
  Art. 9. - Il secondo comma e' sostituito come segue: «Gli impiegati
che prestano servizio in Tripolitania o in  Cirenaica,  quando  siano
chiamati in temporanea missione nel Regno, o  dall'una  all'altra  di
dette colonie, hanno diritto al  trattamento  di  missione  stabilito
dalle disposizioni che vigono in Italia». 
 
  Art. 10. - Ai comma secondo e terzo sono sostituiti i seguenti: 
 
  «Trascorso tale periodo, e'  concesso  agli  impiegati,  dopo  ogni
ulteriore anno di effettiva permanenza in colonia, un premio pari  ad
un dodicesimo dello stipendio e della  indennita'  coloniale  sommati
insieme. 
 
  Per gli anni successivi al terzo, fino al decimo incluso, il premio
e' aumentato della  quota  fissa  di  L.  200  per  ciascun  anno  in
confronto del precedente. Dopo il decimo anno cessa tale aumento. 
 
  Per determinare il premio, si ha riguardo allo  stipendio  ed  alla
indennita' coloniale goduti al 1° gennaio dell'anno al quale esso  si
riferisce. 
 
  Il rimpatrio volontario o d'ufficio avvenuto per qualsiasi  motivo,
prima che sia intieramente compiuto l'anno che da' diritto al premio,
produce senz'altro la perdita di esso. 
 
  Art. 12. - E' sostituito come segue: 
 
  «Quando  le  esigenze  del  servizio  lo  consentano,  gl'impiegati
possono ottenere congedi ordinari  che  nel  complesso  non  eccedano
quarantacinque giorni per ciascun anno. 
 
  Se gli impiegati prestano servizio in localita'  disagiate  per  le
quali venga assegnato il massimo della relativa indennita' il periodo
del congedo e' elevato dopo il  primo  anno  di  residenza  a  giorni
sessanta. 
 
  E' ammesso il cumulo dei  congedi  ordinari  concernenti  due  anni
consecutivi. 
 
  Gli impiegati possono anche ottenere congedi straordinari per gravi
motivi debitamente provati: essi non potranno eccedere la  durata  di
un mese. Pero' per le malattie contratte in colonia  per  ragioni  di
servizio,  accertate  da  visita  medica   collegiale,   il   congedo
straordinario potra' raggiungere il limite massimo di due mesi. 
 
  Nei periodi di congedo non si  computano  i  giorni  necessari  per
recarsi in patria e per tornare alla propria sede». 
 
  Art. 13. - E' sostituito  come  segue:  «I  congedi  ordinari  sono
concessi: 
 
      a) dal governatore ai commissari regionali e al personale della
magistratura; 
 
      b) dal segretario generale  e  dai  commissari  regionali  agli
impiegati che da essi rispettivamente dipendono. 
 
  I congedi straordinari sono concessi: 
 
      a) dal governatore ai capi degli uffici e ai magistrati; 
 
      b) dal segretario generale a tutti gli altri impiegati. 
 
  Gli impiegati che trovinsi fuori  della  colonia  e  che  domandino
congedi  o  proroghe  di  congedi  debbano  rivolgersi,  direttamente
all'autorita' che ha facolta' di consentirli».