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DECRETO LUOGOTENENZIALE 17 novembre 1918, n. 1751

Che modifica l'art. 3 del decreto Luogotenenziale 24 marzo 1918, n. 375, relativamente alla riduzione dei canoni dovuti dagli appaltatori del dazio consumo. (018U1751)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/12/1918 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/1920)
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Testo in vigore dal:  6-7-1920
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Art. 1


TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo del Re colla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visti i Nostri decreti 26 novembre 1916, n. 1599, 4 febbraio 1917, n. 186, e 24 marzo 1918, n. 375;

Sulla proposta dei ministri segretari d Stato per le finanze e per l'interno, di concerto con quello del tesoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

L'articolo 3 del Nostro decreto 24 marzo 1918, n. 375, è sostituito dal seguente:

«
((Gli appaltatori del dazio consumo che, in applicazione dei decreti Luogotenenziali 26 novembre 1916, n.1599, e 4 febbraio 1917, n. 186, non abbiano ottenuto alcuna riduzione del canone di appalto, potranno chiedere nuovamente la revisione del canone stesso sulla base dei risultati della gestione dell'anno 1918, considerati nel modo indicato all'art. 1 del citato decreto 4 febbraio 1917.

Eguale facoltà è data anche agli appaltatori, ai quali, in applicazione dei decreti succitati, sia concessa una riduzione del canone di appalto, qualora dagli appaltatori stessi sia dimostrato che la perdita subita nella gestione dell'anno 1918 superi il 10% di quella riconosciuta ed ammessa per la gestione dell'anno 1916. In questo caso l'ulteriore riduzione di canone sarà commisurata alla maggiore perdita risultante nell'anno 1918.

Le riduzioni di canone concesse ai termini del presente articolo avranno effetto dal 1° gennaio 1918 sino al 31 dicembre 1921, se ed in quanto non vengano prima a scadenza i relativi contratti di appalto. Rimarranno parimente in vigore sino alla detta data, salva l'eccezione predetta, le riduzioni di canone disposte in applicazione dei decreti Luogotenenziali 26 novembre 1916, n. 1599, 4 febbraio 1917, n. 186, e 6 maggio 1917, n. 701))
».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

Orlando - Meda - Nitti.

Visto, Il guardasigilli: Sacchi.