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DECRETO LUOGOTENENZIALE 4 febbraio 1917, n. 186

Contenente provvedimenti per le gestioni daziarie appaltate. (017U0186)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/1917 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/12/1917)
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Testo in vigore dal:  2-3-1917

Art. 1




Oltre al caso indicato nell'art. 4 del Nostro decreto 26 novembre 1916, n. 1599, la riduzione dei canoni di appalto, ivi prevista, potrà essere ordinata dal ministro delle finanze, anche quando sia dimostrato che il prodotto complessivo della riscossione di tutti i dazi governativi, addizionali e comunali e degli eventuali diritti accessori compresi nei capitolati d'appalto, al netto delle spese, pel periodo di tempo dal 1° gennaio 1916 al 31 dicembre stesso anno sia inferiore al canone d'appalto dovuto ai Comuni per il periodo stesso, nella misura del 15 % per i canoni fino a L. 50.000; del 12 % per i canoni annui da L 50.001 a L. 200.000; del 10 % per i canoni annui da lire 200.001 a L. 400.000; dell'8 % per i canoni annui superiori a L. 400.000.

Quando la perdita non raggiunga i limiti sopra mentovati la riduzione del canone di appalto potrà essere consentita dai Consigli comunali e dovrà essere approvata nelle forme prescritte dall'art. 3 del succitato decreto 26 novembre 1916.