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REGIO DECRETO 26 luglio 1896, n. 361

Che conferisce ai Prefetti la competenza ad autorizzare le Provincie, i Comuni e le istituzioni pubbliche di beneficenza ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare stabili. (096U0361)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/08/1896 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/02/1928)
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Testo in vigore dal:  26-8-1896

Art. 1


UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 21 giugno 1896 n. 218 che conferisce ai Prefetti la competenza ad autorizzare le Provincie, i Comuni e le istituzioni pubbliche di beneficenza ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare stabili;

Udito il parere del Consiglio ili Stato in adunanza generale;

Udito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito regolamento che sarà visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, per la esecuzione della legge 21 giugno 1896 n. 218.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 luglio 1896.

UMBERTO.

Rudinì.

Visto, Il Guardasigilli: G. costa.