stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 26 luglio 1896, n. 361

Che conferisce ai Prefetti la competenza ad autorizzare le Provincie, i Comuni e le istituzioni pubbliche di beneficenza ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare stabili. (096U0361)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/08/1896 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/02/1928)
nascondi
Testo in vigore dal: 26-8-1896
 
                              UMBERTO I 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 21 giugno 1896 n. 218 che conferisce ai Prefetti  la
competenza ad autorizzare le Provincie, i  Comuni  e  le  istituzioni
pubbliche di beneficenza  ad  accettare  lasciti  e  donazioni  e  ad
acquistare stabili; 
 
  Udito il parere del Consiglio ili Stato in adunanza generale; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri: 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro  Segretario  di  Stato  per  gli
Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  E' approvato l'unito regolamento che sara'  visto  e  sottoscritto,
d'ordine Nostro, dal Ministro proponente,  per  la  esecuzione  della
legge 21 giugno 1896 n. 218. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. Dato a Roma, addi' 26 luglio 1896. 
 
                              UMBERTO. 
 
                                                             Rudini'. 
 
  Visto, Il Guardasigilli: G. costa.