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REGIO DECRETO 29 novembre 1870, n. 6090

Concernente le Legazioni all'estero ed il personale alle medesime addetto. (070U6090)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1871 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/03/1914)
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Testo in vigore dal:  1-1-1871

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Considerando come nell'interesse della Nostra Rappresentanza diplomatica importi di determinare in modo più esatto e completo le norme concernenti le Legazioni all'estero ed il personale alle medesime addetto;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri; Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1



Il personale addetto alle Legazioni all'estero pel disimpegno del servizio diplomatico, si compone:

Di Inviati straordinarii e Ministri plenipotenziarii di prima e seconda classe;

Di Consiglieri di Legazione;

Di Segretari di Legazione di prima e di seconda classe.

Ognuno di essi è nominato dal Re, sulla proposta del Ministro per gli Affari Esteri;

Deve avere la cittadinanza italiana;

Non può esercitare il commercio;

Percepisce uno stipendio personale, ed, ove ne sia il caso, un assegno locale, una quota parte delle tasse di cancelleria, riscosse a norma della tariffa fissata pei Consolati, e le indennità stabilite col presente Decreto.

In occasioni solenni potranno essere nominati Ambasciatori in missione temporaria.