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REGIO DECRETO 29 novembre 1870, n. 6090

Concernente le Legazioni all'estero ed il personale alle medesime addetto. (070U6090)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1871 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/03/1914)
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Testo in vigore dal: 1-1-1871
 
                        VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Considerando  come  nell'interesse  della   Nostra   Rappresentanza
diplomatica importi di determinare in modo piu' esatto e completo  le
norme concernenti  le  Legazioni  all'estero  ed  il  personale  alle
medesime addetto; 
 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro  Segretario  di  Stato  per  gli
Affari Esteri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il personale addetto alle Legazioni all'estero pel  disimpegno  del
servizio diplomatico, si compone: 
 
  Di Inviati straordinarii e Ministri  plenipotenziarii  di  prima  e
seconda classe; 
 
  Di Consiglieri di Legazione; 
 
  Di Segretari di Legazione di prima e di seconda classe. 
 
  Ognuno di essi e' nominato dal Re, sulla proposta del Ministro  per
gli Affari Esteri; 
 
  Deve avere la cittadinanza italiana; 
 
  Non puo' esercitare il commercio; 
 
  Percepisce uno stipendio personale, ed, ove  ne  sia  il  caso,  un
assegno locale, una quota parte delle tasse di cancelleria,  riscosse
a  norma  della  tariffa  fissata  pei  Consolati,  e  le  indennita'
stabilite col presente Decreto. 
 
  In occasioni  solenni  potranno  essere  nominati  Ambasciatori  in
missione temporaria.