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REGIO DECRETO-LEGGE 29 aprile 1937, n. 770

Istituzione della carica di vice presidente in seno alla Giunta centrale per gli studi storici. (037U0770)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/06/1937.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 20 dicembre 1937, n. 2278 (in G.U. 21/01/1938, n.16).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  19-6-1937

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduto il R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1226, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1934-XIII, n. 2124, sul riordinamento degli Istituti nazionali di studi storici;
Veduto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 107, convertito in legge con la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1132;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare le disposizioni relative alla Giunta centrale per gli studi storici;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'art. 6 del R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1226, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1934-XIII, n. 2124, e già sostituito con l'art. 8 del R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 107, convertito in legge con la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1132, è sostituito dal seguente:

«È istituita in Roma una Giunta centrale per gli studi storici, avente come organi diretti il Regio istituto italiano per la storia antica, il regio istituto storico italiano per il medioevo, il Regio istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea e il Regio istituto per la storia del Risorgimento italiano.

«Dalla Giunta e dagli organi di essa dipendono tutte le istituzioni italiane che attendono alle ricerche e agli studi storici.

«La Giunta è composta di 11 membri. Sono di diritto membri di essa i presidenti dei quattro Istituti di cui al 1° comma del presente articolo.

«Gli altri sette membri sono nominati con Regio decreto su proposta del Capo del Governo, di concerto con il Ministro per l'educazione nazionale.

«Ugualmente con Regi decreti, su proposta del Capo del Governo, di concerto col Ministro per l'educazione nazionale, sono nominati il presidente della Giunta e un vice presidente, scelto fra i membri di essa».