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REGIO DECRETO-LEGGE 29 aprile 1937, n. 770

Istituzione della carica di vice presidente in seno alla Giunta centrale per gli studi storici. (037U0770)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/06/1937.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 20 dicembre 1937, n. 2278 (in G.U. 21/01/1938, n.16).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 19-6-1937
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Veduto il R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1226,  convertito
in  legge  con  la  legge  20  dicembre  1934-XIII,  n.   2124,   sul
riordinamento degli Istituti nazionali di studi storici; 
 
  Veduto  il  R.  decreto-legge  25  febbraio  1935-XIII,   n.   107,
convertito in legge con la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1132; 
 
  Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100; 
 
  Ritenuta  la  necessita'  urgente  ed  assoluta  di  modificare  le
disposizioni relative alla Giunta centrale per gli studi storici; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'art.  6  del  R.  decreto-legge  20  luglio  1934-XII,  n.  1226,
convertito in legge con la legge 20 dicembre 1934-XIII,  n.  2124,  e
gia' sostituito  con  l'art.  8  del  R.  decreto-legge  25  febbraio
1935-XIII, n. 107,  convertito  in  legge  con  la  legge  13  giugno
1935-XIII, n. 1132, e' sostituito dal seguente: 
 
  «E' istituita in Roma una Giunta centrale per  gli  studi  storici,
avente come organi diretti il Regio istituto italiano per  la  storia
antica, il regio istituto storico italiano per il medioevo, il  Regio
istituto storico italiano per l'eta' moderna  e  contemporanea  e  il
Regio istituto per la storia del Risorgimento italiano. 
 
  «Dalla Giunta e dagli organi di essa dipendono tutte le istituzioni
italiane che attendono alle ricerche e agli studi storici. 
 
  «La Giunta e' composta di 11 membri. Sono di diritto membri di essa
i presidenti dei quattro Istituti di cui al  1°  comma  del  presente
articolo. 
 
  «Gli altri sette membri sono nominati con Regio decreto su proposta
del Capo del Governo, di concerto con il  Ministro  per  l'educazione
nazionale. 
 
  «Ugualmente con Regi decreti, su proposta del Capo del Governo,  di
concerto col Ministro per l'educazione nazionale,  sono  nominati  il
presidente della Giunta e un vice presidente, scelto fra i membri  di
essa».