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REGIO DECRETO-LEGGE 6 gennaio 1936, n. 20

Approvazione dell'Accordo fra l'Italia e la Svizzera per regolare i pagamenti reciproci, stipulato in Roma il 3 dicembre 1935. (036U0020)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/02/1936.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 2 aprile 1936, n. 598 (in G.U. 23/04/1936, n.94).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2009)
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Testo in vigore dal:  7-2-1936

VITTORIO EMANUELE

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione nel Regno all'Accordo italo-svizzero concernente il regolamento dei pagamenti reciproci stipulato il 3 dicembre 1935;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo fra l'Italia e la Svizzera per regolare i pagamenti reciproci, stipulato in Roma il 3 dicembre