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REGIO DECRETO-LEGGE 6 gennaio 1936, n. 20

Approvazione dell'Accordo fra l'Italia e la Svizzera per regolare i pagamenti reciproci, stipulato in Roma il 3 dicembre 1935. (036U0020)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/02/1936.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 2 aprile 1936, n. 598 (in G.U. 23/04/1936, n.94).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2009)
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Testo in vigore dal: 7-2-1936
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                       PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di dare  esecuzione  nel
Regno  all'Accordo  italo-svizzero  concernente  il  regolamento  dei
pagamenti reciproci stipulato il 3 dicembre 1935; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri  e  per  le
corporazioni, di concerto col Ministro Segretario  di  Stato  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo fra  l'Italia  e  la
Svizzera per regolare i pagamenti reciproci, stipulato in Roma  il  3
dicembre 1935.