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REGIO DECRETO-LEGGE 4 ottobre 1935, n. 1827

Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale. (035U1827)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/10/1935
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155 (in G.U. 26/06/1936, n.147).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/07/2012)
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Testo in vigore dal:  12-12-2002
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Art. 128



Le pensioni, gli assegni, e le indennità spettanti in forza del presente decreto non sono cedibili, né sequestrabili, né pignorabili, eccezione fatta per le pensioni, che possono essere cedute, sequestrate e pignorate soltanto nell'interesse di stabilimenti pubblici ospitalieri o di ricoveri per il pagamento delle diarie relative, e non oltre l'importo di queste.

L'Istituto ha diritto di trattenere sulle pensioni, gli assegni e le indennità di cui al precedente comma, l'ammontare delle somme ad esso dovute in forza di provvedimenti della autorità giudiziaria. (29)

Il lavoratore soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali, non è assoggettato al pagamento di spese, competenze ed onorari a favore degli istituti di assistenza e previdenza, a meno che il giudizio intentato verso gli stessi non sia manifestamente infondato e temerario. (32)
(37a)(46)
((47))
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AGGIORNAMENTO (29)

La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 20 febbraio 1969, n. 22 (in G.U. 1ª s.s. 26/2/1969, n. 52), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, secondo comma "nella parte in cui attribuisce all'Istituto nazionale della previdenza sociale il diritto di trattenere sulle pensioni l'ammontare delle somme ad esso dovute in forza di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria".
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AGGIORNAMENTO (32)

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 14 febbraio-1 marzo 1973, n. 23 (in G.U. 1ª s.s. 07/03/1973, n. 62), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 57 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (che ha introdotto un comma in fine al presente articolo) "nella parte in cui esclude dal beneficio, in esso previsto, le controversie del lavoratore nei confronti dell'INAIL, in riferimento all'art. 3 della Costituzione".
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AGGIORNAMENTO (37a)

La Corte Costituzionale con sentenza 22 - 30 novembre 1988, n. 1041 (in G.U. 1ªs.s. 7/12/1988, n. 49) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 128 del R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale) [...] nella parte in cui non consentono, entro i limiti stabiliti dall'art. 2 n. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, la pignorabilità per crediti alimentari delle pensioni corrisposte dall'INPS".
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AGGIORNAMENTO (46)

La Corte Costituzionale, con sentenza 20 - 22 novembre 2002, n. 468 (in G.U. 1ª s.s. 27/11/2002, n. 47), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, nella parte in cui non consente, entro i limiti stabiliti dall'art. 2, comma primo, numero 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni), la pignorabilità per crediti tributari di pensioni, indennità che ne tengano luogo ed assegni corrisposti dall'INPS".
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AGGIORNAMENTO (47)

La Corte Costituzionale, con sentenza 20 novembre - 4 dicembre 2002, n. 506 (in G.U. 1ª s.s. 11/12/2002, n. 49), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, nella parte in cui esclude la pignorabilità per ogni credito dell'intero ammontare di pensioni, assegni ed indennità erogati dall'INPS, anziché prevedere l'impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte della pensione, assegno o indennità necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte".