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REGIO DECRETO-LEGGE 11 ottobre 1934, n. 1948

Nuovo testo delle condizioni e tariffe del trasporto delle persone sulle Ferrovie dello Stato. (034U1948)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/12/1934
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 4 aprile 1935, n. 911 (in G.U. 19/06/1935, n. 143).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/2008)
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Testo in vigore dal:  25-12-1934

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge 27 aprile 1885, n. 3048, con la quale furono approvati i contratti d'esercizio delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula;
Vista la legge 22 aprile 1905, n. 137 che, approvando provvedimenti per l'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse all'industria privata, estese a queste le tariffe e condizioni dei trasporti formanti parte integrante dei citati contratti, nonché le successive loro aggiunte e modificazioni;
Visto l'art. 5, comma a), del R. decreto-legge 12 novembre 1921, n. 1585, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, con il quale si faceva obbligo di provvedere alla revisione delle condizioni dei trasporti viaggiatori sulle linee dello Stato ed alla semplificazione delle relative tariffe;
Ritenuta la necessità assoluta l'urgenza di riordinare le condizioni e le tariffe pel trasporto delle persone sulle Ferrovie dello Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per le finanze e per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Sono approvate le nuove « Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato » nel testo allegato al presente decreto e vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.