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REGIO DECRETO-LEGGE 11 agosto 1933, n. 1183

Modificazioni nell'ordinamento dell'Ente Nazionale Risi ed attribuzione al produttore della responsabilità solidale per il pagamento dei diritti di contratto sul risone. (033U1183)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/09/1933
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 28 dicembre 1933, n. 1932 (in G.U. 29/01/1934, n. 23).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/11/1939)
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Testo in vigore dal:  6-6-1940
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il R. decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, convertito in legge con modificazioni, con la legge 21 dicembre 1931, n. 1785, e con, il. quale venne istituito l'Ente Nazionale Risi;
Ritenuta le necessità urgente ed assoluta di modificare l'ordinamento dell'Ente predetto, per renderne più agevole ed efficace il funzionamento;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per le finanze, per le corporazioni, e per la grazia e giustizia; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 21 dicembre 1931, n. 1785, sono sostituiti i seguenti:



Art. 1. - È costituito l'Ente Nazionale Risi con sede in Milano.

L'Ente ha lo scopo di provvedere alla tutela della produzione risicola nazionale e delle attività industriali e commerciali che vi sono connesse, agevolando la distribuzione ed il consumo del prodotto e promovendo e sostenendo iniziative rivolte al miglioramento della produzione, della trasformazione e del consumo del prodotto.

Art. 2 -
((l'Ente è amministrato da un Consiglio nominato dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per le corporazioni e composto di un presidente, del presidente del settore cerealicoltura della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, di tre risicoltori designati dalla Confederazione fascista degli agricoltori, di un rappresentante del Sindacato nazionale tecnici agricoli, di tre rappresentanti della Confederazione fascista lavoratori dell'agricoltura, di due rappresentanti della Confederazione fascista dell'industria, di due rappresentanti della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria, di un rappresentante della Confederazione fascista del commercio e di un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un vice-presidente, su indicazione della Confederazione fascista degli agricoltori, e a seconda delle contingenze sceglie degli esperti aventi voto consultivo.

I membri del Consiglio durano in carica un anno e possono essere riconfermati.

L'Ente è retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con quelli per le finanze e per le corporazioni))
.

Art. 3. - È fatto obbligo a tutti i risicultori di denunciare all'Ente entro il 20 luglio di ogni anno la superficie da loro coltivata a riso, specificando la varietà e distinguendo la semina diretta dal trapianto.
((2))


Entro cinque giorni dall'ultimato raccolto ed in ogni caso non oltre il 10 novembre, i produttori stessi devono denunciare all'Ente l'ammontare preciso del raccolto effettuato. Coloro che trebbiano risone, per proprio conto o per conto di terzi, hanno l'obbligo di denunciare all'Ente Risi, entro tre giorni dall'ultima trebbiatura di ciascuna azienda, la quantità trebbiata, la qualità del risone, e per conto di chi la trebbiatura è stata fatta.
((2))
((COMMA SOPPRESSO DAL REGIO D.L. 12 OTTOBRE 1939, N. 1682, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 APRILE 1940, N. 497))
;

Art. 4. - L'Ente stabilisce anno per anno la valutazione della produzione, determinando, d'accordo con la Confederazione nazionale fascista agricoltori, quantitativi medi per ettaro per le diverse zone risicole e varietà di risone. Tali medie devono essere rese note tempestivamente.

Per le denuncie di quantitativi superiori alle medie di cui al paragrafo precedente, l'Ente riconosce al risicultore un premio di produzione per ogni quintale prodotto in più.

Per le denuncie di quantitativi inferiori alle medie, che devono essere motivate, l'Ente provvede ai controlli, a termini dell'articolo seguente.

Art. 5. - In ogni Comune risicolo è istituita una Commissione di controllo delle denuncie costituita dal podestà o da un suo delegato che la presiede, di un agricoltore nominato dalla Federazione provinciale fascista degli agricoltori e da un tecnico dell'Ente Nazionale Risi.

Alla Commissione anzidetta sono sottoposte per il controllo a cura dell'Ente Nazionale Risi, anche le denuncie di superficie presentate dai singoli agricoltori.

Le spese di controllo sono a carico del risicultore, se la denuncia risulta inesatta, ferme restando le sanzioni di cui all'art. 11.

Art. 6. - I quantitativi denunciati come raccolto effettuato, o quelli maggiori comunque accertati secondo le precedenti disposizioni, sono soggetti al pagamento dei « diritti di contratto » stabiliti dall'art. 9.

Il pagamento dei « diritti di contratto » è fatto dai compratori man mano che si effettuano le vendite. Il produttore è responsabile delle eventuali differenze di quantità constatate in meno e su queste quantità deve pagare i « diritti di contratto » entro tre giorni dall'ultima vendita di risone da lui effettuata.

Le giacenze di risone constatate al 15 settembre presso i produttori sono iscritte a tutti gli effetti in aggiunta della produzione dell'anno successivo.

Art. 7. - L'elenco dei crediti dell'Ente in confronto dei produttori, compratori
((...))
, per il pagamento dei « diritti di contratto » stabiliti dal presente decreto, firmato dal presidente dell'Ente o da un suo delegato, con dichiarazione che le somme ivi indicate sono dovute in relazione a quantità di merce effettivamente prodotta o commerciata, costituisce titolo che autorizza il procedimento per ingiunzione, a norma delle leggi vigenti.

Art. 8.
((COMMA SOPPRESSO DAL REGIO D.L. 12 OTTOBRE 1939, N. 1682, convertito con modificazioni dalla L. 29 APRILE 1940, N. 497))
;

Tutti i detentori di riso greggio, esclusi i produttori, sono obbligati a denunciare settimanalmente all'Ente i movimenti giornalieri di carico e scarico, tenuti quotidianamente al corrente su apposito registro rilasciato dall'Ente stesso, da tenersi con le modalità di cui all'art. 23 del Codice di commercio e con le norme fissate dall'Ente. Lo stesso obbligo vale anche per il riso sbramato e lavorato, unicamente però per coloro che comunque trasformano il riso greggio.

Ogni e qualsiasi trasporto e trasferimento di riso greggio, anche non in conseguenza di vendita, deve essere accompagnato da apposito certificalo rilasciato dall'Ente, da usarsi secondo prescrizioni da fissarsi dal medesimo e da esibirsi a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

Per il trasporto del riso greggio effettuato in seguito a vendita, serve da certificato il buono di consegna per il riso greggio trasportato non in conseguenza di vendita, il certificato è sostituito dall'apposita autorizzazione scritta rilasciata dall'Ente.

Tali documenti devono essere completati dall'interessato o dagli interessati all'atto di ogni trasporto, con le indicazioni relative al trasporto stesso e precisamente la data e ora di partenza e di arrivo, il numero dei colli, il peso lordo, la tara e il peso netto, e con le indicazioni numeriche espresse in tutte lettere, quando le indicazioni di cui sopra non fossero state preventivamente trascritte dall'Ente.

Le dichiarazioni fatte dall'interessato nel certificato di trasporto sono considerate parti integranti del certificato stesso e le alterazioni e false dichiarazioni in esse contenute sono punite ai sensi dell'art. 11.

Sulla base del peso netto definitivo consegnato vengono conteggiati i conguagli a debito o a credito sui « diritti di contratto » pagati.

Ultimato l'uso per il quale venne rilasciato il certificato, debitamente firmato dall'interessato o dagli interessati, deve essere restituito all'Ente entro il periodo di validità fissato caso per caso dall'Ente stesso.

I firmatari del certificato sono responsabili della esattezza elle indicazioni in esso contenute.

Art. 9. - Sopra ogni contratto di vendita di risone, deve essere versato all'Ente, da parte del compratore, all'atto della denuncia, il « diritto di contratto » di cui all'articolo precedente, nella misura fissata dall'Ente con approvazione del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con quelli per le corporazioni e per le finanze.

La misura del « diritto di contratto » sarà fissata
((entro il 15 settembre))
di ogni anno, ed avrà valore - salvo casi eccezionali - per tutta la successiva annata risicola.

((COMMA SOPPRESSO DAL REGIO D.L. 12 OTTOBRE 1939, N. 1682, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 APRILE 1940, N. 497))
;

Al pagamento di tale diritto è pure tenuto:

a) il risicoltore che esercisce una pileria nella propria tenuta od in altre località per la lavorazione del riso greggio di propria produzione;

b) il risicoltore che utilizza il proprio risone, per semina, per il pagamento di mano d'opera o per qualsiasi altra destinazione.

Il « diritto di contratto », in questo caso, deve essere pagato prima che il risone venga lavorato o comunque utilizzato.

I « diritti di contratto » pagati sul risone usato per la semina o per il pagamento in natura della mano d'opera addetta all'azienda di produzione saranno rimborsati dall'Ente alla chiusura dell'esercizio ad ogni singolo agricoltore.

La valutazione della somma da restituire sarà calcolata in base ad una aliquota da applicarsi alla superficie coltivata od alla produzione denunciata e stabilita anno per anno e provincie per provincie dall'Ente in accordo
((col settore della cerealicoltura))
.

Il produttore e il partecipante sono esenti dal pagamento dei « diritti di contratto » per i quantitativi che essi denunceranno come pertinenti al consumo familiare, entro i limiti e con le modalità che saranno stabiliti dall'Ente di anno in anno
((d'accordo col settore della cerealicoltura))
.

Il fondo che verrà a costituirsi con la riscossione dei « diritti » indicati nel presente articolo sarà dall'Ente adoperato per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali.

Art. 10 - I produttori o detentori di riso greggio, semilavorato o lavorato debbono, a richiesta degli incaricati dell'Ente
((o del settore della cerealicoltura))
, fornire tutti i documenti in loro possesso che possono agevolare il controllo delle prescritte denuncie o registrazioni. Gli organi di polizia giudiziaria, di loro iniziativa od a richiesta degli incaricati dell'Ente
((o del settore della cerealicoltura))
, provvedono agli accertamenti delle violazioni del presente decreto punite ai termini dell'articolo seguente.

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AGGIORNAMENTO (2)

Il Regio D.L. 12 ottobre 1939, n. 1682, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 1940, n. 497, ha disposto (con l'art. 1, comma 1 che "Gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1183, sono modificati come segue:
[...]
Art. 1 sub 3: nel primo comma, dopo le parole «è fatto obbligo a tutti i risicoltori di denunziare», alle parole «all'Ente nazionale risi» sono sostituite le seguenti: «al settore della cerealicoltura per tramite dell'Ente nazionale risi».
Uguale modificazione è introdotta nel secondo comma dopo le parole «i produttori stessi devono denunziare»".