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REGIO DECRETO-LEGGE 2 ottobre 1931, n. 1237

Istituzione dell'Ente Nazionale Risi, con sede in Milano. (031U1237)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/10/1931
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 dicembre 1931, n. 1785 (in G.U. 08/02/1932, n. 31).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/11/1939)
Testo in vigore dal:  6-6-1940
aggiornamenti all'articolo

Art. 3



È fatto obbligo a tutti i risicultori di denunciare all'Ente entro il 20 luglio di ogni anno la superficie da loro coltivata a riso, specificando la varietà e distinguendo la semina diretta dal trapianto.
((4))

Entro cinque giorni dall'ultimato raccolto ed in ogni caso non oltre il 10 novembre, i produttori stessi devono denunciare all'Ente l'ammontare preciso del raccolto effettuato. Coloro che trebbiano risone, per proprio conto o per conto di terzi, hanno l'obbligo di denunciare all'Ente Risi, entro tre giorni dall'ultima trebbiatura di ciascuna azienda, la quantità trebbiata, la qualità del risone, e per conto di chi la trebbiatura è stata fatta.
((4))
((COMMA SOPPRESSO DAL REGIO D.L. 11 AGOSTO 1933, N. 1183, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 28 DICEMBRE 1933, N. 1932, COME MODIFICATO DAL REGIO D.L. 12 OTTOBRE 1939, N. 1682, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 APRILE 1940, N. 497))
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AGGIORNAMENTO (4)

Il Regio D.L. 12 ottobre 1939, n. 1682, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 1940, n. 497, nel modificare l'art. 1, comma 1 del Regio D.L. 11 agosto 1933, n. 1183, convertito senza modificazioni dalla L. 28 dicembre 1933, n. 1932, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1183, sono modificati come segue:
[...]
Art. 1 sub 3: nel primo comma, dopo le parole «è fatto obbligo a tutti i risicoltori di denunziare», alle parole «all'Ente nazionale risi» sono sostituite le seguenti: «al settore della cerealicoltura per tramite dell'Ente nazionale risi».
Uguale modificazione è introdotta nel secondo comma dopo le parole «i produttori stessi devono denunziare»".