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REGIO DECRETO-LEGGE 22 luglio 1932, n. 971

Esecuzione degli Accordi concernenti il bestiame bovino, stipulati a Berna il 22 giugno 1932 tra l'Italia e la Svizzera. (032U0971)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/09/1932
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 22 dicembre 1932, n. 1940 (in G.U. 08/02/1933, n.32).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2009)
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Testo in vigore dal:  3-9-1932

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione agli Accordi concernenti il bestiame bovino, stipulati a Berna, tra l'Italia e la Svizzera, mediante scambi di note in data 22 giugno 1932;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze, per l'agricoltura e foreste e per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi economici stipulati a Berna il 22 giugno 1932 tra l'Italia e la Svizzera:
a) scambio di note inteso a modificare alcune voci del Trattato di commercio italo-svizzero del 27 gennaio 1923;
b) scambio di note relativo alla tubercolinizzazione del bestiame.