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REGIO DECRETO-LEGGE 22 luglio 1932, n. 971

Esecuzione degli Accordi concernenti il bestiame bovino, stipulati a Berna il 22 giugno 1932 tra l'Italia e la Svizzera. (032U0971)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/09/1932
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 22 dicembre 1932, n. 1940 (in G.U. 08/02/1933, n.32).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2009)
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Testo in vigore dal: 3-9-1932
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno; 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
  Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di dare esecuzione  agli
Accordi concernenti  il  bestiame  bovino,  stipulati  a  Berna,  tra
l'Italia e la Svizzera, mediante scambi di note  in  data  22  giugno
1932; 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Nostro Ministro  Segretario  di  Stato  per  gli
affari esteri, di concerto con i Nostri Ministri Segretari  di  Stato
per l'interno, per le finanze, per l'agricoltura e foreste e  per  le
corporazioni; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Piena ed intera esecuzione e' data ai  seguenti  Accordi  economici
stipulati a Berna il 22 giugno 1932 tra l'Italia e la Svizzera: 
a) scambio di note inteso a modificare alcune voci  del  Trattato  di
   commercio italo-svizzero del 27 gennaio 1923; 
  b) scambio di note relativo alla tubercolinizzazione del bestiame.