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REGIO DECRETO-LEGGE 31 marzo 1932, n. 295

Esecuzione degli Accordi stipulati in Gedda il 10 febbraio 1932 fra l'Italia ed il Regno del Higiaz e del Neged e sue dipendenze. (032U0295)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/04/1932
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 3 giugno 1932, n. 879 (in G.U. 04/08/1932, n.179).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2009)
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Testo in vigore dal:  30-4-1932

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione agli Atti internazionali stipulati in Gedda il 10 febbraio 1932 tra il Regno d'Italia e il Regno del Higiaz e del Neged e sue dipendenze;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per le finanze, per l'agricoltura e foreste, per le comunicazioni e per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi stipulati in Gedda il 10 febbraio 1932 tra il Regno d'Italia e il Regno del Higiaz e del Neged e sue dipendenze:
1° Trattato di amicizia italo-higiazeno, e relativi scambi di note;
2° Trattato di commercio italo-higiazeno.