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REGIO DECRETO-LEGGE 31 marzo 1932, n. 295

Esecuzione degli Accordi stipulati in Gedda il 10 febbraio 1932 fra l'Italia ed il Regno del Higiaz e del Neged e sue dipendenze. (032U0295)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/04/1932
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 3 giugno 1932, n. 879 (in G.U. 04/08/1932, n.179).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2009)
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Testo in vigore dal: 30-4-1932
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno; 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
  Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di dare esecuzione  agli
Atti internazionali stipulati in Gedda il 10  febbraio  1932  tra  il
Regno d'Italia e il Regno del Higiaz e del Neged e sue dipendenze; 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Nostro Ministro  Segretario  di  Stato  per  gli
affari esteri, di concerto con i Nostri Ministri Segretari  di  Stato
per le finanze, per l'agricoltura e foreste, per le  comunicazioni  e
per le corporazioni; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Piena ed intera esecuzione e' data ai seguenti Accordi stipulati in
Gedda il 10 febbraio 1932 tra il Regno d'Italia e il Regno del Higiaz
e del Neged e sue dipendenze: 
  1° Trattato di amicizia italo-higiazeno, e relativi scambi di note; 
  2° Trattato di commercio italo-higiazeno.