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REGIO DECRETO-LEGGE 10 ottobre 1929, n. 1982

Esecuzione dei seguenti Atti internazionali: 1° Convenzione sanitaria veterinaria italo-francese del 31 maggio 1929; 2° Protocollo italo-svizzero del 7 agosto 1929 per gli autoservizi turistici; 3° Accordo italo-finlandese del 15 agosto 1929 per l'esenzione dal pagamento dei diritti di vidimazione dei certificati di origine e delle fatture commerciali; 4° Scambi di note italo-persiani per la proroga dell'Accordo provvisorio italo-persiano del 25 giugno-11-24 luglio 1928; 5° «Modus vivendi» di commercio e navigazione italo-turco del 3 agosto 1929. (029U1982)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/12/1929
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 9 giugno 1930, n. 1418 (in G.U. 13/11/1930, n. 264).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2009)
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Testo in vigore dal:  12-12-1929

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione agli Atti internazionali di cui appresso;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto, in quanto rispettivamente li riguarda, con i Ministri per l'interno, per le colonie, per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze, per le corporazioni e per le comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Atti internazionali:

1° Convenzione sanitaria veterinaria fra l'Italia e la Francia, con relativo Protocollo di firma, stipulati in Parigi il 31 maggio 1929;

2° Protocollo italo-svizzero per gli autoservizi turistici fra i due Stati, stipulato in Berna il 7 agosto 1929;

3° Accordo italo-finlandese per l'esenzione dal pagamento dei diritti di vidimazione dei certificati di origine e delle fatture commerciali, concluso ad Helsingfors mediante scambio di note del 15 agosto 1929;

4° Scambi di note italo-persiani intervenuti a Teheran, il primo il 9 maggio e il secondo il 9 agosto 1929, che prorogano rispettivamente al 10 agosto e al 10 novembre 1929 l'Accordo provvisorio italo-persiano del 25 giugno-11-24 luglio 1928;

5° «Modus vivendi» di commercio e navigazione fra il Regno d'Italia e la Repubblica Turca, concluso in Angora mediante scambio di note del 3 agosto 1929.