stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 10 ottobre 1929, n. 1982

Esecuzione dei seguenti Atti internazionali: 1° Convenzione sanitaria veterinaria italo-francese del 31 maggio 1929; 2° Protocollo italo-svizzero del 7 agosto 1929 per gli autoservizi turistici; 3° Accordo italo-finlandese del 15 agosto 1929 per l'esenzione dal pagamento dei diritti di vidimazione dei certificati di origine e delle fatture commerciali; 4° Scambi di note italo-persiani per la proroga dell'Accordo provvisorio italo-persiano del 25 giugno-11-24 luglio 1928; 5° «Modus vivendi» di commercio e navigazione italo-turco del 3 agosto 1929. (029U1982)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/12/1929
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 9 giugno 1930, n. 1418 (in G.U. 13/11/1930, n. 264).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2009)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal: 12-12-1929
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di dare esecuzione  agli
Atti internazionali di cui appresso; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro  Segretario  di  Stato  per  gli
affari esteri, di concerto, in quanto  rispettivamente  li  riguarda,
con i Ministri per l'interno, per le colonie, per la giustizia e  gli
affari di culto, per  le  finanze,  per  le  corporazioni  e  per  le
comunicazioni; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Piena ed intera esecuzione e' data ai seguenti Atti internazionali: 
 
    1° Convenzione sanitaria veterinaria fra l'Italia e  la  Francia,
con relativo Protocollo di firma, stipulati in Parigi  il  31  maggio
1929; 
 
    2° Protocollo italo-svizzero per gli autoservizi turistici fra  i
due Stati, stipulato in Berna il 7 agosto 1929; 
 
    3° Accordo italo-finlandese per  l'esenzione  dal  pagamento  dei
diritti di vidimazione dei certificati di  origine  e  delle  fatture
commerciali, concluso ad Helsingfors mediante scambio di note del  15
agosto 1929; 
 
    4° Scambi di note italo-persiani intervenuti a Teheran, il  primo
il  9  maggio  e  il  secondo  il  9  agosto  1929,   che   prorogano
rispettivamente  al  10  agosto  e  al  10  novembre  1929  l'Accordo
provvisorio italo-persiano del 25 giugno-11-24 luglio 1928; 
 
    5° «Modus vivendi»  di  commercio  e  navigazione  fra  il  Regno
d'Italia e la Repubblica Turca, concluso in Angora  mediante  scambio
di note del 3 agosto 1929.