stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 25 agosto 1928, n. 2028

Esecuzione del Protocollo finale della Conferenza di Parigi stipulato il 25 luglio 1928 fra l'Italia, la Francia, la Gran Bretagna e la Spagna, relativo allo Statuto della Zona di Tangeri, ed esecuzione della Convenzione del 18 dicembre 1923, relativa al medesimo Statuto e modificata col Protocollo suddetto. (028U2028)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/09/1928
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 24 dicembre 1928, n. 3501 (in G.U. 08/04/1929, n. 82).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2009)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
  • Allegati
Testo in vigore dal:  30-9-1928

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione nel Regno al Protocollo finale, stipulato in Parigi, fra l'Italia, la Francia, la Gran Bretagna e la Spagna, il 25 luglio 1928, relativo allo Statuto della Zona di Tangeri, allo scopo di poter procedere al deposito a Parigi delle relative ratifiche;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, per la guerra e per la marina, di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari, di culto; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo finale della Conferenza di Parigi, stipulato il 25 luglio 1928, fra l'Italia, la Francia, la Gran Bretagna e la Spagna, per apportare diversi emendamenti alla Convenzione del 18 dicembre 1923, concernente l'organizzazione dello Statuto della Zona di Tangeri, ai dahir sceriffiani organici ed ai codici in vigore nella Zona, nonché ad alcune disposizioni che la riguardano (Allegato A).

Piena ed intera esecuzione è data contemporaneamente alla Convenzione anzidetta del 18 dicembre 1923, così modificata, della quale l'Italia è diventata parte contraente (Allegato B).