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REGIO DECRETO-LEGGE 25 agosto 1928, n. 2028

Esecuzione del Protocollo finale della Conferenza di Parigi stipulato il 25 luglio 1928 fra l'Italia, la Francia, la Gran Bretagna e la Spagna, relativo allo Statuto della Zona di Tangeri, ed esecuzione della Convenzione del 18 dicembre 1923, relativa al medesimo Statuto e modificata col Protocollo suddetto. (028U2028)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/09/1928
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 24 dicembre 1928, n. 3501 (in G.U. 08/04/1929, n. 82).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2009)
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Testo in vigore dal: 30-9-1928
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Ritenuta la necessita' urgente ed assoluta di dare  esecuzione  nel
Regno al Protocollo finale, stipulato in  Parigi,  fra  l'Italia,  la
Francia, la Gran Bretagna e la Spagna, il 25  luglio  1928,  relativo
allo Statuto della Zona di Tangeri, allo scopo di poter procedere  al
deposito a Parigi delle relative ratifiche; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro  Segretario  di
Stato, Ministro Segretario di Stato per gli  affari  esteri,  per  la
guerra e per la marina, di concerto col Ministro per la  giustizia  e
gli affari, di culto; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Piena ed intera esecuzione  e'  data  al  Protocollo  finale  della
Conferenza di Parigi, stipulato il 25 luglio 1928, fra  l'Italia,  la
Francia,  la  Gran  Bretagna  e  la  Spagna,  per  apportare  diversi
emendamenti  alla  Convenzione  del  18  dicembre  1923,  concernente
l'organizzazione dello  Statuto  della  Zona  di  Tangeri,  ai  dahir
sceriffiani organici ed ai codici in vigore nella  Zona,  nonche'  ad
alcune disposizioni che la riguardano (Allegato A). 
 
  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data   contemporaneamente   alla
Convenzione anzidetta del 18 dicembre 1923, cosi'  modificata,  della
quale l'Italia e' diventata parte contraente (Allegato B).