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REGIO DECRETO-LEGGE 8 dicembre 1927, n. 2258

Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. (027U2258)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/12/1927
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 6 dicembre 1928, n. 3474 (in G.U. 09/03/1929, n. 58).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/04/2001)
Testo in vigore dal:  25-4-2001
aggiornamenti all'articolo

Art. 10



Per ciascuna Azienda dei monopoli di Stato è istituito un fondo di riserva per le spese impreviste, formato con assegnazioni da farsi nei singoli esercizi in ragione del 2 per cento dei prodotti di carattere industriale e commerciale delle Aziende stesse.

Le somme relative saranno passate in apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale.

Le assegnazioni cessano quando il fondo abbia raggiunto L. 100.000.000 per l'Azienda tabacchi, L. 20.000.000 per quella dei sali e L. 3.000.000 per quella del chinino di Stato. Le somme prelevate dai fondi di riserva delle singole Aziende saranno reintegrate mediante appositi stanziamenti da approvarsi con la procedura stabilita per le variazioni di bilancio.

Il prelevamento di somme dal fondo di riserva e la loro iscrizione ai rispettivi capitoli di bilancio o ad un capitolo nuovo sono fatti per decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze
((...))
.

I decreti suddetti sono comunicati al Parlamento col conto consuntivo.

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AGGIORNAMENTO (3)

Il Regio D.L. 21 settembre 1933, n. 1245, convertito senza modificazioni dalla L. 4 gennaio 1934, n. 16, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Il limite per il fondo di riserva per l'Azienda delle saline stabilito dall'art. 10 del R. decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, è elevato a L. 6.000.000".