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REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1925, n. 2033

Repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari. (025U2033)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1926
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 (in G.U. 03/05/1926, n. 102).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/02/2011)
Testo in vigore dal:  25-2-1996
aggiornamenti all'articolo

Art. 38



È vietato vendere, porre in vendita o comunque mettere in commercio, sciroppi, conserve, marmellate e gelatine di frutta:

a) alterati;

b) colorati con sostanze coloranti diverse da quelle del frutto col quale sono preparati. Tuttavia, per le conserve, le marmellate, le gelatine e gli sciroppi di fragole, di ciliegie, di amarene e di prugne, è consentito di ripristinare il colore perduto od alterato durante la lavorazione, mediante l'aggiunta di sostanze coloranti ritenute innocue a norma del R. decreto 30 ottobre 1924, n. 1238. I prodotti così ricolorati debbono essere messi in commercio con l'indicazione « colorato artificialmente con colori consentiti dalle disposizioni sanitarie », da farsi sui recipienti che li contengono;
((31))


c) contenenti sostanze edulcoranti sintetiche, quali saccarina, dulcina e simili;
((31))


d) contenenti sostanze estranee alla composizione del frutto, quali agenti antisettici o di conservazione, farina od altri amidacei, glicerina, ecc.;

e) aromatizzati con essenze artificiali.

È permessa l'aggiunta di acido solforoso in quantità non superiore a mgr. 200 di anidride solforosa totale per chilogrammo, agli sciroppi di uva e simili, preparati senza aggiunta di saccarosio.

Nella preparazione delle gelatine di frutta è permesso l'uso di agar, di pectina, di colla di pesce e di gelatina rispondenti queste due ultime alle prescrizioni della Farmacopea ufficiale.

COMMA ABROGATO DALLA L. 15 DICEMBRE 1967, N. 1223.

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AGGIORNAMENTO (31)

La L. 6 febbraio 1996, n. 52, ha disposto (con l'art. 31, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore dei suddetti decreti, cessa il corrispondente divieto di impiego negli alimenti e nelle bevande degli additivi previsti dalle seguenti disposizioni: [...]
e) articolo 37, undicesimo comma, lettera b), e articolo 38, primo comma, lettere b) e c), del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, e suc- cessive modificazioni;".