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REGIO DECRETO 20 agosto 1923, n. 2207

Norme per la navigazione aerea. (023U2207)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/11/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/1933)
Testo in vigore dal:  11-11-1923

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Commissario per l'aeronautica, Ministro per l'interno e per gli affari esteri, di concerto con i Ministri della guerra, della marina, della giustizia e degli affari di culto, delle finanze, delle colonie e dei lavori pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Lo Stato esercita sovranità piena ed esclusiva sullo spazio atmosferico che sovrasta il suo territorio, comprese in esso le acque territoriali.

Agli effetti di tale sovranità, per territorio dello Stato devesi intendere il territorio nazionale, metropolitano e coloniale, e quello dei protettorati e dei Paesi affidati per mandato e per qualsiasi altro titolo allo Stato italiano, quando speciali convenzioni internazionali non dispongano diversamente.