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REGIO DECRETO 20 agosto 1923, n. 2207

Norme per la navigazione aerea. (023U2207)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/11/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/1933)
Testo in vigore dal: 11-11-1923
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
 
                            RE D'ITALIA. 
 
  Visto il R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2360; 
 
  Visto il R. decreto 24 gennaio 1923, n. 62; 
 
  Visto il R. decreto 24 gennaio 1923, n. 63; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Presidente  del   Consiglio   dei   Ministri,
Commissario per l'aeronautica,  Ministro  per  l'interno  e  per  gli
affari esteri, di concerto con i Ministri della guerra, della marina,
della giustizia e degli affari di culto, delle finanze, delle colonie
e dei lavori pubblici; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
 
                               Art. 1. 
 
  Lo Stato  esercita  sovranita'  piena  ed  esclusiva  sullo  spazio
atmosferico che sovrasta il suo territorio, comprese in esso le acque
territoriali. 
 
  Agli effetti di tale sovranita', per territorio dello Stato  devesi
intendere il  territorio  nazionale,  metropolitano  e  coloniale,  e
quello dei protettorati e  dei  Paesi  affidati  per  mandato  e  per
qualsiasi  altro  titolo  allo  Stato   italiano,   quando   speciali
convenzioni internazionali non dispongano diversamente.