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REGIO DECRETO-LEGGE 23 gennaio 1921, n. 52

Relativo alla espropriazione di fondi dell'Agro romano per costruzione di centri di colonizzazione e che autorizza la compilazione del testo unico delle leggi e dei decreti sul bonificamento e la colonizzazione dell'Agro stesso. (021U0052)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/02/1921
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/05/1925)
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Testo in vigore dal:  5-2-1921

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il testo unico delle leggi sul bonificamento dell'Agro romano, approvato con R. decreto 10 novembre 1905, n. 647;
Vista la legge 17 luglio 1910, n. 491, ed il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 22 gennaio 1911, n. 248;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




A modificazione del decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del decreto stesso si estendono anche alle espropriazioni di terreni per pubblica utilità per la costituzione di centri di colonizzazione previsti dalle leggi e dai decreti sul bonificamento e sulla colonizzazione dell'Agro romano.