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REGIO DECRETO-LEGGE 23 gennaio 1921, n. 52

Relativo alla espropriazione di fondi dell'Agro romano per costruzione di centri di colonizzazione e che autorizza la compilazione del testo unico delle leggi e dei decreti sul bonificamento e la colonizzazione dell'Agro stesso. (021U0052)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/02/1921
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/05/1925)
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Testo in vigore dal: 5-2-1921
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il  testo  unico  delle  leggi  sul  bonificamento  dell'Agro
romano, approvato con R. decreto 10 novembre 1905, n. 647; 
 
  Vista la legge 17 luglio 1910, n. 491, ed il regolamento per la sua
esecuzione, approvato con R. decreto 22 gennaio 1911, n. 248; 
 
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  ministro  segretario  di  Stato   per
l'agricoltura; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  A modificazione del decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662,
le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del  decreto  stesso  si
estendono anche alle espropriazioni di terreni per pubblica  utilita'
per la costituzione di centri di colonizzazione previsti dalle  leggi
e dai decreti sul  bonificamento  e  sulla  colonizzazione  dell'Agro
romano.