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REGIO DECRETO-LEGGE 23 gennaio 1921, n. 52

Relativo alla espropriazione di fondi dell'Agro romano per costruzione di centri di colonizzazione e che autorizza la compilazione del testo unico delle leggi e dei decreti sul bonificamento e la colonizzazione dell'Agro stesso. (021U0052)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/02/1921
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/05/1925)
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Testo in vigore dal:  5-2-1921

Art. 2




Nel caso di espropriazione per pubblica utilità a favore del Ministero di agricoltura non sono applicabili le disposizioni degli articoli 9, 10, 11 e 12 del regolamento 22 gennaio 1911, n. 248.

Il decreto Ministeriale che pronuncia l'espropriazione dovrà contenere l'elenco e la descrizione sommaria dei beni da espropriare, il quale verrà depositato e pubblicato ai sensi dell'art 11 del testo unico approvato con R. decreto 10 novembre 1905, n. 647.

Con lo stesso decreto, che verrà notificato ai proprietari interessati, sarà altresì ordinato il deposito presso la Cassa depositi e prestiti della indennità offerta a termini dell'art. 4 della legge 17 luglio 1910, n. 491.

Qualora i proprietari non accettino l'indennità offerta dovranno, entro il termine di venti giorni dalla notificazione, presentare opposizione al ministro di agricoltura, richiedendo la costituzione del Collegio arbitrale di cui all'art. 13 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647. Trascorso il detto termine senza opposizione l'indennità si intende accettata.

Il decreto di espropriazione è emesso sentito il parere del Comitato di vigilanza per l'Agro romano ed avverso il medesimo è consentito soltanto, entro il termine di 30 giorni, ricorso amministrativo al Governo del Re, il quale decide con R. decreto, promosso dal ministro per l'agricoltura, udita la Commissione di vigilanza per l'Agro romano.

L'opposizione alla indennità ed il ricorso contro il decreto di espropriazione non sospendono il procedimento.