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LEGGE 17 agosto 2005, n. 166

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/8/2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2017)
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Testo in vigore dal:  17-10-2012
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Art. 7

(Termini, modalità e condizioni per la gestione del sistema di prevenzione)
1. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia, delle attività produttive, per l'innovazione e le tecnologie, e previo esame congiunto con la Banca d'Italia,
((...))
sono stabiliti i criteri di individuazione delle società segnalanti e sono specificate le singole voci da comunicare a titolo di dati di cui all'articolo 2 e di informazioni di cui all'articolo 3.
2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono stabilite le modalità relative all'accesso ai dati e alle informazioni in possesso
((del titolare dell'archivio))
da parte del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché da parte degli uffici competenti delle Forze di polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della stessa legge.
3. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono individuati e fissati i termini e le modalità secondo cui i dati e le informazioni ivi previsti devono essere comunicati e gestiti. Sono inoltre definiti i parametri che configurano il rischio di frode di cui all'articolo 3, gli obblighi delle società segnalanti e la struttura dell'archivio informatizzato, la composizione e le regole di funzionamento del gruppo di lavoro di cui all'articolo 1, comma 7, i livelli di accesso all'archivio informatizzato e le modalità di consultazione dei dati e delle informazioni ivi contenuti, nonché gli eventuali costi del servizio.
4. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce altresì le modalità di attuazione dello scambio dei dati tra
((il titolare dell'archivio))
e la Banca d'Italia ai fini di cui all'articolo
5.
5.
((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 19 SETTEMBRE 2012, N. 169))
.
6. Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, può richiedere, in qualsiasi momento, di essere ascoltato dal gruppo di lavoro di cui all'articolo 1, comma 7, in ordine all'applicazione della presente legge.