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LEGGE 17 agosto 2005, n. 166

Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/8/2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2017)
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Testo in vigore dal: 4-7-2017
aggiornamenti all'articolo
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
                      (Sistema di prevenzione) 
1. E' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze  un
sistema di prevenzione, sul piano amministrativo, delle  frodi  sulle
carte di pagamento. 
2. Con il termine "carte di pagamento" si  intendono  quei  documenti
che si identificano con le carte di credito e le carte  di  debito  e
con le altre carte definite nella normativa di attuazione. 
3. Partecipano al sistema di prevenzione, sul  piano  amministrativo,
delle frodi sulle carte di pagamento, le societa',  le  banche  ((gli
istituti di pagamento)) e gli intermediari  finanziari  che  emettono
carte di pagamento e gestiscono reti commerciali di  accettazione  di
dette carte, di seguito denominati "societa' segnalanti", individuati
nel decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di  cui
all'articolo 7. ((3)) 
4. Le societa' segnalanti comunicano  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze i dati e le informazioni di cui agli articoli 2 e 3.  I
dati   e   le   informazioni   alimentano   un   apposito    archivio
informatizzato. 
5.  Il  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze   e'   titolare
dell'archivio e puo' avvalersi, per  la  gestione  dell'archivio,  di
Consap S.p.A. I rapporti  tra  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e l'ente gestore sono disciplinati con apposita  convenzione,
dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. 
6. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 19 SETTEMBRE 2012, N. 169. 
7. Nell'ambito del  sistema  di  prevenzione  opera,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un gruppo di lavoro,  con
funzioni  consultive,  per  la  trattazione  delle  problematiche  di
settore ((ed in generale delle frodi sui mezzi di pagamento,  per  le
quali il Dipartimento del Tesoro esercita  funzioni  di  prevenzione,
sul piano amministrativo, dei relativi illeciti)). ((3)) 
8. Il sistema di prevenzione di cui alla presente legge si informa ai
principi e alla disciplina previsti dall'ordinamento comunitario. 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha disposto (con l'art. 9, comma 1)
che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore,
ai sensi di norme abrogate o  sostituite  per  effetto  del  presente
decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".