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LEGGE 12 marzo 2004, n. 68

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, recante proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali. Disposizioni in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/3/2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/03/2012)
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Testo in vigore dal:  27-3-2012
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, recante proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

((2))
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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20, nel modificare l'art. 2268, comma 1, numero 1022) del D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20, ha conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera p), numero 10)) il venir meno dell'abrogazione dell'intero provvedimento.
Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 8, lettera a), numero 5)) che riprende vigore "l'articolo 1-bis) del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68".