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LEGGE 29 luglio 2003, n. 229

Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione. - Legge di semplificazione 2001.

note: Entrata in vigore della legge: 9-9-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/02/2007)
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Testo in vigore dal:  9-9-2003

Art. 23

(Abrogazioni).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la legge 10 marzo 1969, n. 116, è abrogata.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati i commi 13-ter, 13-quater e 13-quinquies dell'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165. Gli atti privi della dichiarazione ivi prevista sono sanati con efficacia retroattiva fermo il diritto maturato da terzi in base ad atto trascritto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50. Le procedure avviate ai sensi del citato articolo 7 per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia intervenuta la richiesta di parere al Consiglio di Stato, possono essere completate con l'emanazione dei previsti testi unici entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla legge 24 novembre 2000, n. 340, all'articolo 1, comma 4, sono abrogate le lettere g), h) ed i). A decorrere dalla medesima data, riacquistano efficacia le previsioni di cui ai numeri 94, 97 e 98 dell'allegato 1 alla legge 15 marzo 1997, n. 59, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 340 del 2000.
5. All'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono soppresse le previsioni di cui ai numeri 10, 12, 25, 28, 29, 32, 33, 34, 36, 41, 58, 68, 74, 98-bis, 99, 106, 112-ter, 112-quater e 112-octies.
6. All'allegato 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni, sono soppresse le previsioni di cui ai numeri 17, 22, 38, 39 e 44.
7. All'allegato A della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono soppresse le previsioni di cui ai numeri 2, 4, 7, 13, 25, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 56, 57, 59 e 60.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 luglio 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Mazzella, Ministro per la funzione pubblica

Visto, il Guardasigilli: Castelli --------

Note all'art. 23:
- La legge 10 marzo 1969, n. 116, abrogata dalla presente legge, recava: «Istituzione di un controllo qualitativo sulle esportazioni dei formaggi «pecorino romano» e «pecorino siciliano» verso gli Stati Uniti d'America e il Canada».
- Il testo dell'art. 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 (Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
«Art. 3. - 1 (aggiunge le lettere d-bis) e d-ter) al secondo comma dell'art. 6 e modifica il quarto comma dello stesso art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).
2. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la base imponibile delle assegnazioni in favore dei propri soci di alloggi, adibiti ad abitazione principale, costruiti su aree in proprietà, di cui all'art. 13, legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni e integrazioni, da parte di cooperative e loro consorzi fruenti o meno del contributo dello Stato e degli enti pubblici territoriali, è costituita dal 70 per cento del costo degli alloggi medesimi se non superiore a quello stabilito dal Comitato per l'edilizia residenziale. Per la parte eccedente il costo stabilito dal Comitato per l'edilizia residenziale non opera la riduzione della base imponibile.
3. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la base imponibile delle assegnazioni in favore dei propri soci di alloggi, costruiti su aree in diritto di superficie, di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni e integrazioni, fruenti o meno del contributo dello Stato e degli enti pubblici territoriali, è costituita dal 50 per cento del costo degli alloggi medesimi se non superiore a quello stabilito dal Comitato per l'edilizia residenziale. Per la parte eccedente non opera la riduzione della base imponibile.
4. La base imponibile, determinata ai sensi dei commi 2 e 3, è ridotta delle somme versate dai soci alle cooperative sino alla data del 31 dicembre 1989.
5. L'imposta sul valore aggiunto afferente gli acquisti di beni e servizi effettuati da cooperative a proprietà indivisa per le prestazioni rese ai soci assegnatari per l'uso dell'immobile è detraibile ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a decorrere dal 1° gennaio 1990.
6. La disposizione di cui all'art. 10, n. 14), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, deve intendersi nel senso che l'esenzione dall'IVA si applica anche se il trasporto è effettuato dal vettore in dipendenza di contratti stipulati con soggetti diversi dal viaggiatore.
7. Non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le cessioni di pubblicazioni estere effettuate nei confronti delle biblioteche universitarie, nonché le importazioni dei detti beni effettuate dagli stessi organismi.
8. Le agevolazioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto previste dall'art. 13, comma 1, della legge 10 febbraio 1989, n. 48 e successive modificazioni, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1992.
9. La disposizione prevista dall'art. 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'art. 34 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, per le cessioni di supporti integrativi di giornali quotidiani e di periodici, si applica anche alle operazioni effettuate anteriormente al 1° gennaio 1990. Non si dà luogo a rimborsi, né è consentita la variazione di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
10. Ai fini di quanto disposto dall'art. 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la diminuzione a titolo di forfettizzazione della resa deve intendersi applicabile anche sui corrispettivi relativi alle copie consegnate o spedite in abbonamento e si considerano supporti integrativi i nastri, i dischi, le videocassette ed altri supporti sonori o videomagnetici ceduti, per un prezzo indistinto ed in unica confezione, unitamente a giornali quotidiani, libri e periodici, a condizione che il costo del supporto non sia superiore ai tre quarti del predetto prezzo di vendita al pubblico.
11. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista dall'art. 8. primo comma, numeri 2), 4) e 5), del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891, relativa alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, deve intendersi applicabile anche se le opere sono realizzate al di fuori dell'ambito urbano; la medesima aliquota deve intendersi applicabile agli interventi di recupero di cui al n. 6) dell'art. 8 del predetto decreto-legge n. 693 del 1980, effettuati sulle stesse opere. Non si fa luogo a rimborso delle imposte pagate.
12. (sostituisce il quarto comma dell'art. 58, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).
13. Tra i servizi prestati nei porti, aeroporti, autoporti e negli scali ferroviari di confine riflettenti direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, di cui all'art. 9, n. 6), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si intendono compresi anche quelli di rifacimento, completamento, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riqualificazione degli impianti già esistenti, pur se tali opere vengono dislocate, all'interno dei predetti luoghi. in sede diversa dalla precedente; si intendono compresi altresì, purché resi nell'ambito dei luoghi come sopra qualificati, i servizi relativi al movimento di persone e di assistenza ai mezzi di trasporto e quelli di cui al n. 5) dello stesso articolo prescindendo dalla definitiva destinazione doganale dei beni.
13-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli oggetti d'arte, da arredo o di carattere ornamentale fabbricati esclusivamente con prodotti lapidei sono soggetti, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, all'aliquota ordinaria. Non si dà luogo a rimborsi qualora sia stata applicata, nel passato, l'aliquota sopra citata.
13-ter. (abrogato).
13-quater. (abrogato).
13-quinquies. (abrogato).».
- L'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998), abrogato dalla presente legge, recava la disciplina dei testi unici.
- Il testo dell'art. 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999), come modificata dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
«Art. 1 (Delegificazione di norme e regolamenti di semplificazione). - 1. La presente legge dispone, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi e degli adempimenti elencati nell'allegato A ovvero la soppressione di quelli elencati nell'allegato B, entrambi annessi alla presente legge.
2. Alla delegificazione e alla semplificazione dei procedimenti di cui all'allegato A annesso alla presente legge si provvede con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei principi, criteri e procedure di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
3. Le disposizioni di cui all'allegato B annesso alla presente legge sono abrogate dalla data di entrata in vigore della medesima, limitatamente alla parte che disciplina gli adempimenti ed i procedimenti ivi indicati.
Conseguentemente, dalla stessa data, gli stessi procedimenti e adempimenti amministrativi sono soppressi.
4. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (sostituisce il comma 2, dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59);
b) all'art. 20, comma 7, dopo le parole: "Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6" sono inserite le seguenti: "e dalle leggi annuali di semplificazione";
c) all'art. 20-bis, comma 1, lettera a), dopo la parola: "eliminare" sono inserite le seguenti: "o modificare";
d) all'art. 21, comma 13, il secondo periodo è soppresso;
e) nell'allegato 1 sono soppresse le previsioni di cui ai numeri: 3, 4, 5, 9, 20, 27, 37, 45, 49, 51, 52, 53, 55, 61, 71, 75, 81, 88, 93, 100, 101, 102, 103, 104, 107, 110 e 112-decies;
f) al n. 18 dell'allegato 1, dopo le parole: "Procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilità" sono aggiunte le seguenti: "e altre procedure connesse";
g) (abrogato);
h) (abrogato);
i) (abrogato);
l) (aggiunge il n. 98-bis) all'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59);
m) al n. 105 dell'allegato 1, dopo le parole: "Procedimenti per il rilascio delle concessioni edilizie", sono aggiunte le seguenti: "e di altri atti di assenso concernenti attività edilizie".
5. All'art. 39, comma 22, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, le parole: ", per non più di un triennio," sono soppresse.
6. Alla legge 8 marzo 1999, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 3, comma 1, al primo periodo sono soppresse le parole: "non immediatamente" e al terzo periodo, le parole: "possono essere collocati fuori ruolo o in aspettativa retribuita" sono sostituite dalle seguenti: "sono collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita, anche in deroga alle norme e ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, ivi inclusi quelli del personale di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29";
b) il comma 3 dell'art. 3 è abrogato;
c) all'art. 7, comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e nelle norme che dispongono la delegificazione della materia ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400";
d) (aggiunge la lettera f-bis al comma 1 dell'art. 7, legge 8 marzo 1999, n. 50);
e) (sostituisce l'alinea del comma 2 dell'art. 7, legge 8 marzo 1999, n. 50);
f) all'art. 7, comma 2, la lettera g) è abrogata;
g) l'art. 8 è abrogato;
h) all'art. 9, comma 1, le parole: "e di riordino" sono soppresse;
i) all'allegato 1 sono soppresse le previsioni di delegificazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui ai seguenti numeri: 5), 12), 13), 14), 15), 23), 26), 31), 32), 47), 50), 51), 52), 54);
l) (sostituisce il n. 30) dell'allegato 1 alla legge 8 marzo 1999, n. 50);
m) al n. 43) dell'allegato 1 le parole: "in nome e" sono soppresse;
n) all'allegato 2 è soppresso il n. 5);
o) (aggiunge i numeri 7-bis, 7-ter e 7-quater all'allegato 3 alla legge 8 marzo 1999, n. 50).
7. All'art. 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come sostituito dall'art. 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191, alla fine del quarto periodo sono soppresse le parole: "tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni".
8. Entro il 31 marzo 2001, il Governo è delegato, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ad emanare un testo unico per il riordino delle norme, diverse da quelle del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, che regolano i rapporti di lavoro dei dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, secondo quanto disposto dall'art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, apportando le modifiche necessarie per il migliore coordinamento delle diverse disposizioni e indicando, in particolare:
a) le disposizioni abrogate a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, ai sensi dell'art. 72 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni;
b) le norme generali e speciali del pubblico impiego che hanno cessato di produrre effetti, ai sensi dell'art. 72 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni, dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, del secondo contratto collettivo previsto dal medesimo decreto.».