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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 16 dicembre 1997, n. 486

Regolamento recante norme per lo snellimento delle procedure in materia di comunicazioni antimafia.

note: Entrata in vigore del decreto: 3-2-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/1998)
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vigente al 01/04/1998
Testo in vigore dal:  3-2-1998 al: 27-9-1998
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IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
e
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Vista la legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, recante disposizioni di attuazione della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni o certificazioni previste dalla normativa antimafia;
Visto il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, recante: "Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione", ed in particolare l'articolo 15 concernente lo snellimento delle procedure in materia di informazioni e comunicazioni antimafia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante norme per l'istituzione del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile;
Ritenuto necessario attivare un collegamento automatizzato fra il sistema informativo di servizio di una o più prefetture e quello delle camere di commercio, al fine di porre queste ultime in condizione di rilasciare certificati di iscrizione nel registro delle imprese o nei registri, albi, ruoli ed elenchi tenuti dalle stesse camere, con effetti equiparati alle comunicazioni delle prefetture inerenti l'inesistenza delle cause di divieto o di sospensione o di decadenza indicate nell'allegato 1 del decreto legislativo n. 490 del 1994;
Ravvisata l'opportunità di consentire alle camere di commercio l'utilizzazione di tale collegamento automatizzato anche al fine di semplificare le procedure amministrative relative alle comunicazioni previste dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 490 del 1994, necessarie allo svolgimento dei procedimenti e all'adozione dei provvedimenti di propria competenza;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nel'adunanza del 20 ottobre 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma del citato articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, compiuta con la nota n. 27-23/A.50 del 4 novembre 1997;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Certificazioni o attestazioni delle camere di commercio
industria e artigianato
1. Le certificazioni o attestazioni delle camere di commercio, industria e artigianato, d'ora in avanti indicate come camere di commercio, recanti la dicitura di cui all'articolo 5, sono equiparate, a tutti gli effetti, alle comunicazioni o segnalazioni delle prefetture che attestano l'insussistenza delle cause di divieto o di sospensione di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.
2. L'acquisizione agli atti dell'Amministrazione interessata e degli altri soggetti di cui all'articolo 1 del predetto decreto legislativo n. 490 del 1994, ovvero del concessionario di opere o servizi pubblici, delle certificazioni o attestazioni di cui al comma 1, munite della dicitura ivi prevista, rilasciate in data non anteriore a sei mesi, esonera dalla richiesta della comunicazione nonché della presentazione dell'autocertificazione, previste, rispettivamente, dagli articoli 2 e 3 del medesimo decreto legislativo n. 490 del 1994.
3. Le richieste delle certificazioni o attestazioni di cui al comma 1 devono essere presentate alle camere di commercio dalla persona interessata o da persona dalla stessa delegata a norma dell'articolo 2-ter del decreto legislativo n. 490 del 1994 e successive modificazioni.
4. Le attestazioni o certificazioni delle camere di commercio prive della dicitura di cui all'articolo 5 non implicano di per sé la sussistenza di una delle cause di divieto o di sospensione di cui all'allegato 1 del decreto legislativo n. 490 del 1994, ma in tal caso deve essere richiesta la comunicazione di cui all'articolo 2 del predetto decreto legislativo.
5. Nulla è innovato per i procedimenti per i quali non è richiesta alcuna certificazione o attestazione rilasciata dalle camere di commercio.
6. Le camere di commercio, nell'esercizio della loro attività amministrativa, utilizzano il collegamento telematico disciplinato dal presente regolamento per acquisire, nei casi previsti dalla legge, le segnalazioni o comunicazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 490 del 1994.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- La legge 31 maggio 1965, n. 575, reca: "Disposizioni contro la mafia".
- La legge 17 gennaio 1994, n. 47, reca: "Delega al Governo per l'emanazione di nuove disposizioni in materia di comunicazioni e certificazioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575". In attuazione dell'art. 1 della predetta legge n. 47/1994 è stato emanato il decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, (Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia).
- Il D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, recante: "Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione", all'art. 15 prevede che:
"Art. 15 (Snellimento delle procedure in materia di informazioni e comunicazioni antimafia). - 1. All'art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
''2-bis. Con decreto del Ministro dell'interno adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabilite le modalità necessarie per:
a) attivare il collegamento informatico o telematico fra il sistema informativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e quello di servizio di una o più prefetture, in modo da attestare con strumenti automatizzati e in base ai dati relativi alle iscrizioni nei registri delle predette camere di commercio e nel registro delle imprese l'inesistenza delle cause di divieto o di sospensione di cui all'allegato 1;
b) equiparare le attestazioni delle camere di commercio che rechino un'apposita dicitura, stabilita con il medesimo decreto di cui al presente comma, alle comunicazioni della prefettura inerenti la inesistenza delle predette cause di divieto o di sospensione;
c) rendere accessibili alle prefetture competenti le segnalazioni relative al rilascio delle attestazioni di cui alla lettera b).
2-ter. Previa informativa alla amministrazione procedente e salvo diversa disposizione di quest'ultima, le comunicazioni per iscritto previste dal comma 2 possono essere richieste dai soggetti interessati alla prefettura competente per il luogo in cui tali soggetti risiedono o hanno sede, ovvero da persona da loro delegata con atto recante sottoscrizione autenticata.
2-quater. Le segnalazioni e le comunicazioni sono utilizzabili per un periodo di sei mesi dalla data del loro rilascio; per i contratti e gli altri rapporti di durata superiore al biennio, esse devono essere rinnovate almeno ogni diciotto mesì'.
2. Al comma 5 dell'art. 4 del decreto legislativo 8 agosto 1990, n. 490, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Anche fuori del caso di lavori o forniture di somma urgenza, le amministrazioni possono procedere qualora le informazioni non pervengano nei termini previsti. In tal caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui al comma 1 sono corrisposti sotto condizione risolutivà'".
- Il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, contiene norme di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura). Il testo dell'art. 8 della predetta legge n. 580/1993 è il seguente:
"Art. 8 (Registro delle imprese). - 1. È istituito presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile.
2. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformità agli articoli 2188 e seguenti del codice civile, nonché alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 8 del presente articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia.
3. L'ufficio è retto da un conservatore nominato dalla giunta nella persona del segretario generale ovvero di un dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina del conservatore è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
4. Sono iscritti in sezioni speciali del registro delle imprese gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del medesimo codice e le società semplici.
Le imprese artigiane iscritte agli albi di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono altresì annotate in una sezione speciale del registro delle imprese.
5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali.
6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza e organicità di pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale.
7. Il sistema di pubblicità di cui al presente articolo deve trovare piena attuazione entro il termine massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data le camere di commercio continuano a curare la tenuta del registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni.
8. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Minstro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo che dovranno prevedere in particolare:
a) il coordinamento della pubblicità realizzata attraverso il registro delle imprese con il bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata e con il bollettino ufficiale delle società cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256, e successive modificazioni;
b) il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione nel registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o di certificati che attestino la mancanza di iscrizione, nonché di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese, in conformità alle norme vigenti;
c) particolari procedure agevolative e semplificative per l'istituzione e la tenuta delle sezioni speciali del registro, evitando duplicazioni di adempimenti ed aggravi di oneri a carico delle imprese;
d) l'acquisizione e l'utilizzazione da parte delle camere di commercio di ogni altra notizia di carattere economico, statistico ed amministrativo non prevista ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue sezioni, evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese.
9. Per gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti iscritti nelle sezioni speciali del registro, l'importo del diritto annuale di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), è determinato, in sede di prima applicazione della presente legge, nella misura di un terzo dell'importo previsto per le ditte individuali.
10. È abrogato il secondo comma dell'art. 47 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni.
11. Allo scopo di favorire l'istituzione del registro delle imprese, le camere di commercio provvedono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad acquisire alla propria banca dati gli atti comunque soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro delle imprese.
12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 10, entrano in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8.
13. Gli uffici giudiziari hanno accesso diretto alla banca dati e all'archivio cartaceo del registro delle imprese e, fino al termine di cui al comma 7, del registro delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito, con le modalità disposte dal regolamento di cui al comma 8".
- Il testo vigente dell'art. 2188 del codice civile è il seguente:
"Art. 2188 (Registro delle imprese). - È istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge.
Il registro è tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale.
Il registro è pubblico".
- Si trascrive il testo dell'allegato 1 del D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490:
"Allegato 1 CAUSE DI DIVIETO DI SOSPENSIONE E DI DECADENZA PREVISTE DALL'ART. 10 DELLA LEGGE 31 MAGGIO 1965, N. 575, IN RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI 2, COMMA 1; 3, COMMA 1; 4, COMMI 4 E 6, DEL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO.
I) Cause di divieto ad ottenere le licenze, le concessioni, le iscrizioni, le erogazioni e gli altri provvedimenti ed atti, nonché a concludere i contratti e subcontratti indicati nell'art. 10, commi 1 e 2, della legge 31 maggio 1965, n.575:
a) prevvedimento difinitivo di applicazione di una misura di prevenzione (art. 10, comma 2, legge n. 575/1965);
b) sentenza definitiva di condanna, o sentenza di primo grado confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale (art. 10, comma 5- ter, legge n. 575/1965);
c) provvedimento del tribunale che dispone in via provvisoria i divieti nel corso del procedimento di prevenzione, se sussistono motivi di particolare gravità (art. 10, commi 3 e 5-bis, legge n. 575/1965);
d) provvedimento del tribunale che dispone che i divieti operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta a misura di prevenzione, nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi (art. 10, comma 4, legge n. 575/1965).
II) Causa di sospensione dell'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti di cui all'art. 10, commi 1 e 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575:
a) provvedimento del tribunale che in via provvisoria sospende l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui all'art. 10, commi 1 e 2 della legge n. 575/1965 (art. 10, commi 3 e 5-bis, legge n. 575/1965).
III) Cause di decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui all'art. 10 comma 1, della legge 31 maggio 1965, n. 575:
a) provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione (art. 10, comma 2, legge n. 575/1965);
b) sentenza definitiva di condanna, o sentenza di primo grado confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale (art. 10, comma 5- ter, legge n. 575/1965);
c) provvedimento del tribunale che dispone che le decadenze operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta a misura di prevenzione, nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi (art. 10, comma 4, legge n. 575/1965).
IV) Causa di sospensione del procedimento amministrativo concernente i provvedimenti, gli atti, i contratti e subcontratti di cui all'art. 10, commi 1 e 2, della legge 31 maggio 1965, n. 575:
a) procedimento di prevenzione in corso e preventiva comunicazione al giudice competente da parte della pubblica amministrazione interessata (art. 10, comma 5-bis, seconda parte, legge n. 575/1965)".
- Il testo dell'art. 2 del D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490, è il seguente:
"Art. 2 (Ordinamento delle comunicazioni - lettera a) dell'art. 1, comma 1, della legge 17 gennaio 1994, n. 47).
- 1. In attuazione di specifici progetti di informatizzazione della pubblica amministrazione sono attivati i collegamenti occorrenti tra le prefetture e le amministrazioni ed enti pubblici di cui all'art. 1 che hanno sede nella provincia, per la trasmissione a questi ultimi, in via informatica o telematica, delle segnalazioni circa la sussistenza delle cause di divieto o di sospensione dei provvedimenti indicate nell'allegato 1.
2. Nessun provvedimento di diniego o altrimenti sfavorevole all'interessato può essere adottato o eseguito sulla base delle segnalazioni trasmesse a norma del comma 1 senza specifica comunicazionedi conferma da effettuarsi, a cura della prefettura competente, anche mediante elenchi cumulativi, entro dieci giorni dalla richiesta nominativa. Con l'osservanza dalle stesse modalità e termini si procede per le comunicazioni da effettuarsi quando i collegamenti di cui al comma 1 non sono attivati o non sono comunque operanti".
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'allegato 1 del D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490, vedasi nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 1 del D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490, è il seguente:
"Art. 1 (Ambito di applicazione) - 1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano alle pubbliche amministrazioni e agli enti pubblici, agli enti e alle aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e alle società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico".
- Per il testo dell'art. 2 del D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490, vedasi nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 3 del D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490, è il seguente:
"Art. 3 (Autocertificazione - lettera c) dell'art. 1, comma 1, della legge 17 gennaio 1994, n. 47). - 1.
Fuori dei casi previsti dall'art. 4, i contratti e subcontratti relativi a lavori o forniture dichiarati urgenti ed i provvedimenti di rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti, sono stipulati, autorizzati o adottati previa acquisizione di apposita dichiarazione con la quale l'interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate nell'allegato 1 e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti dei propri conviventi, nominativamente elencati. La sottoscrizione della dichiarazione deve essere autenticata con le modalità dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
La predetta dichiarazione è resa dall'interessato anche quando gli atti e i provvedimenti della pubblica amministrazione riguardano l'attività di cui all'allegato 2.
2. Fuori dei casi di cui al comma 1 e di quelli previsti dall'art. 4, i provvedimenti, gli atti, i contratti e i subcontratti indicati nell'allegato 3 sono adottati, stipulati o autorizzati previa verifica delle segnalazioni di cui all'art. 2, comma 2".
- Per il testo dell'art. 2-ter del D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490, introdotto dall'art. 15, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, vedasi nelle note alle premesse.