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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 16 dicembre 1997, n. 486

Regolamento recante norme per lo snellimento delle procedure in materia di comunicazioni antimafia.

note: Entrata in vigore del decreto: 3-2-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/1998)
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vigente al 01/04/1998
Testo in vigore dal: 3-2-1998
al: 27-9-1998
aggiornamenti all'articolo
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
                           di concerto con
                  IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
                                  e
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Vista la legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  8  agosto  1994,  n.  490, recante
disposizioni  di  attuazione  della  legge 17 gennaio 1994, n. 47, in
materia  di  comunicazioni  o certificazioni previste dalla normativa
antimafia;
  Visto  il  decreto-legge  25  marzo  1997,  n.  67, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge  23  maggio  1997,  n.  135,  recante:
"Disposizioni  urgenti per favorire l'occupazione", ed in particolare
l'articolo  15  concernente lo snellimento delle procedure in materia
di informazioni e comunicazioni antimafia;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995,
n. 581, recante norme per l'istituzione del registro delle imprese di
cui all'articolo 2188 del codice civile;
  Ritenuto  necessario  attivare un collegamento automatizzato fra il
sistema  informativo  di  servizio  di una o piu' prefetture e quello
delle  camere  di  commercio,  al  fine  di  porre  queste  ultime in
condizione di rilasciare certificati di iscrizione nel registro delle
imprese  o  nei  registri, albi, ruoli ed elenchi tenuti dalle stesse
camere,  con  effetti  equiparati alle comunicazioni delle prefetture
inerenti  l'inesistenza  delle cause di divieto o di sospensione o di
decadenza indicate nell'allegato 1 del decreto legislativo n. 490 del
1994;
  Ravvisata  l'opportunita'  di  consentire  alle camere di commercio
l'utilizzazione  di  tale collegamento automatizzato anche al fine di
semplificare  le procedure amministrative relative alle comunicazioni
previste  dall'articolo  2  del  decreto legislativo n. 490 del 1994,
necessarie  allo  svolgimento  dei  procedimenti  e  all'adozione dei
provvedimenti di propria competenza;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nel'adunanza del 20 ottobre 1997;
  Vista  la  comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a
norma  del  citato  articolo  17  della legge 23 agosto 1988, n. 400,
compiuta con la nota n. 27-23/A.50 del 4 novembre 1997;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
       Certificazioni o attestazioni delle camere di commercio
                       industria e artigianato

  1.  Le  certificazioni  o  attestazioni  delle camere di commercio,
industria  e  artigianato,  d'ora  in  avanti indicate come camere di
commercio,   recanti   la   dicitura  di  cui  all'articolo  5,  sono
equiparate,  a  tutti  gli effetti, alle comunicazioni o segnalazioni
delle prefetture che attestano l'insussistenza delle cause di divieto
o  di  sospensione  di  cui  all'allegato 1 del decreto legislativo 8
agosto 1994, n. 490.
  2.  L'acquisizione  agli  atti  dell'Amministrazione  interessata e
degli  altri  soggetti  di  cui  all'articolo  1 del predetto decreto
legislativo  n.  490  del  1994, ovvero del concessionario di opere o
servizi pubblici, delle certificazioni o attestazioni di cui al comma
1,  munite  della  dicitura  ivi  prevista,  rilasciate  in  data non
anteriore  a  sei  mesi,  esonera dalla richiesta della comunicazione
nonche'   della   presentazione   dell'autocertificazione,  previste,
rispettivamente,   dagli   articoli   2  e  3  del  medesimo  decreto
legislativo n. 490 del 1994.
  3. Le richieste delle certificazioni o attestazioni di cui al comma
1  devono  essere  presentate  alle camere di commercio dalla persona
interessata  o da persona dalla stessa delegata a norma dell'articolo
2-ter   del   decreto  legislativo  n.  490  del  1994  e  successive
modificazioni.
  4. Le attestazioni o certificazioni delle camere di commercio prive
della  dicitura  di  cui  all'articolo  5 non implicano di per se' la
sussistenza  di  una  delle  cause di divieto o di sospensione di cui
all'allegato  1  del  decreto  legislativo n. 490 del 1994, ma in tal
caso deve essere richiesta la comunicazione di cui all'articolo 2 del
predetto decreto legislativo.
  5.  Nulla  e'  innovato  per  i  procedimenti  per  i  quali non e'
richiesta  alcuna  certificazione  o  attestazione  rilasciata  dalle
camere di commercio.
  6.  Le  camere  di  commercio,  nell'esercizio della loro attivita'
amministrativa,  utilizzano  il  collegamento telematico disciplinato
dal  presente  regolamento  per  acquisire,  nei  casi previsti dalla
legge,  le  segnalazioni  o  comunicazioni  di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo n. 490 del 1994.
          Avvertenza:
            Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto
          ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle
          disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,
          sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della
          Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della
          Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre
          1985,    n.  1092,   al solo fine di  facilitare la lettura
          delle disposizioni di legge  quali e' operato il    rinvio.
          Restano  invariati    il  valore e   l'efficacia degli atti
          legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
            - Il   testo dell'art. 17,  comma    3,  della  legge  23
          agosto  1988,  n.   400   (Disciplina   dell'attivita'   di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri) e' il seguente:
            "3. Con  decreto ministeriale  possono essere    adottati
          regolamenti  nelle materie di competenza del  Ministro o di
          autorita' sottordinate al  Ministro,    quando  la    legge
          espressamente  conferisca   tale potere.  Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' ministri, possono  essere
          adottati  con   decreti  interministeriali,  ferma restando
          la necessita'   di   apposita   autorizzazione   da   parte
          della      legge.      I   regolamenti     ministeriali  ed
          interministeriali  non possono  dettare norme contrarie   a
          quelle  dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi debbono
          essere   comunicati al    Presidente  del  Consiglio    dei
          Ministri prima della loro emanazione".
            -  La  legge 31 maggio 1965,  n. 575, reca: "Disposizioni
          contro la mafia".
            - La  legge 17 gennaio  1994, n. 47,   reca:  "Delega  al
          Governo  per  l'emanazione    di  nuove   disposizioni   in
          materia  di comunicazioni  e certificazioni  di  cui   alla
          legge    31  maggio    1965,    n.    575".   In attuazione
          dell'art. 1  della  predetta legge  n.  47/1994 e'    stato
          emanato  il  decreto    legislativo 8 agosto 1994,  n. 490,
          (Disposizioni attuative  della  legge  17   gennaio   1994,
          n.   47,   in   materia   di comunicazioni e certificazioni
          previste dalla normativa antimafia).
            -  Il D.L.  25 marzo   1997, n.   67,  convertito,    con
          modificazioni,  dalla  legge    23  maggio  1997,   n. 135,
          recante:        "Disposizioni    urgenti    per    favorire
          l'occupazione", all'art. 15 prevede che:
            "Art.  15  (Snellimento  delle  procedure   in materia di
          informazioni e comunicazioni antimafia). -   1. All'art.  2
          del    decreto  legislativo  8  agosto  1994,  n. 490, sono
          aggiunti, in fine, i seguenti commi:
            ''2-bis. Con  decreto del  Ministro dell'interno adottato
          ai sensi dell'art.  17, comma  3,  della  legge 23   agosto
          1988,    n.  400,   di concerto con i  Ministri di grazia e
          giustizia       e   dell'industria,   del    commercio    e
          dell'artigianato,  sono   stabilite le modalita' necessarie
          per:
            a) attivare il collegamento informatico o telematico  fra
          il  sistema  informativo    delle    camere   di commercio,
          industria,  artigianato  e agricoltura e quello di servizio
          di  una  o  piu'  prefetture,  in  modo  da  attestare  con
          strumenti  automatizzati  e  in  base ai dati relativi alle
          iscrizioni   nei  registri    delle  predette    camere  di
          commercio  e    nel registro   delle imprese  l'inesistenza
          delle   cause  di    divieto  o    di  sospensione  di  cui
          all'allegato 1;
            b)  equiparare  le attestazioni delle camere di commercio
          che rechino  un'apposita  dicitura,    stabilita  con    il
          medesimo    decreto  di    cui  al presente   comma,   alle
          comunicazioni della  prefettura  inerenti   la  inesistenza
          delle predette cause di divieto o di sospensione;
            c)  rendere    accessibili alle prefetture competenti  le
          segnalazioni relative al rilascio delle attestazioni di cui
          alla lettera b).
            2-ter.   Previa      informativa   alla   amministrazione
          procedente   e salvo diversa disposizione  di quest'ultima,
          le comunicazioni  per iscritto previste   dal    comma    2
          possono    essere   richieste    dai   soggetti interessati
          alla prefettura  competente  per il  luogo   in cui    tali
          soggetti  risiedono  o    hanno sede, ovvero da persona  da
          loro delegata con atto recante sottoscrizione autenticata.
            2-quater.  Le  segnalazioni  e    le  comunicazioni  sono
          utilizzabili  per  un  periodo  di sei mesi dalla  data del
          loro rilascio; per i contratti e   gli altri   rapporti  di
          durata superiore  al biennio,  esse devono essere rinnovate
          almeno ogni diciotto mesi''.
            2.  Al  comma  5  dell'art.  4  del decreto legislativo 8
          agosto 1990, n.  490, e'  aggiunto, in   fine, il  seguente
          periodo:  ''Anche   fuori del caso  di lavori  o  forniture
          di  somma  urgenza, le   amministrazioni possono  procedere
          qualora   le    informazioni  non  pervengano  nei  termini
          previsti. In tal caso, i contributi,  i  finanziamenti,  le
          agevolazioni  e   le altre  erogazioni  di cui  al comma  1
          sono corrisposti  sotto condizione risolutiva''".
            - Il D.P.R.  7 dicembre 1995, n. 581, contiene  norme  di
          attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580
          (Riordinamento   delle   camere  di  commercio,  industria,
          artigianato e agricoltura).  Il  testo  dell'art.  8  della
          predetta legge n. 580/1993 e' il seguente:
            "Art.   8 (Registro  delle imprese).  -  1. E'  istituito
          presso  la camera  di commercio   l'ufficio   del  registro
          delle  imprese di  cui all'art. 2188 del codice civile.
            2.  L'ufficio   provvede alla  tenuta del  registro delle
          imprese in conformita' agli articoli 2188 e   seguenti  del
          codice  civile,  nonche' alle disposizioni   della presente
          legge e al  regolamento di  cui al comma  8 del    presente
          articolo,  sotto  la vigilanza  di un  giudice delegato dal
          presidente del tribunale del capoluogo di provincia.
            3.    L'ufficio e'   retto da   un conservatore  nominato
          dalla   giunta  nella  persona    del  segretario  generale
          ovvero  di un   dirigente della camera di commercio. L'atto
          di  nomina del conservatore e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale.
            4.  Sono  iscritti in sezioni speciali del registro delle
          imprese gli imprenditori  agricoli di  cui   all'art.  2135
          del    codice  civile,    i  piccoli  imprenditori   di cui
          all'art.  2083 del medesimo codice  e le societa' semplici.
          Le imprese   artigiane iscritte   agli albi   di  cui  alla
          legge  8  agosto 1985,  n. 443,  sono altresi'  annotate in
          una sezione speciale del registro delle imprese.
            5.    L'iscrizione    nelle    sezioni    speciali     ha
          funzione        di  certificazione    anagrafica    e    di
          pubblicita'  notizia,  oltre  agli effetti  previsti  dalle
          leggi speciali.
            6. La predisposizione,  la tenuta, la conservazione  e la
          gestione,  secondo   tecniche   informatiche, del  registro
          delle   imprese ed   il funzionamento    dell'ufficio  sono
          realizzati    in    modo  da    assicurare  completezza   e
          organicita'   di   pubblicita'   per   tutte   le   imprese
          soggette   ad   iscrizione,   garantendo  la  tempestivita'
          dell'informazione su tutto il territorio nazionale.
            7.  Il sistema   di pubblicita'   di   cui al    presente
          articolo    deve trovare piena attuazione  entro il termine
          massimo di  tre anni dalla data di entrata  in vigore della
          presente legge. Fino  a tale data le  camere  di  commercio
          continuano  a  curare la tenuta del registro delle ditte di
          cui  al  testo  unico    approvato  con  regio  decreto  20
          settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni.
            8. Con  regolamento emanato  ai sensi dell'art.  17 della
          legge  23 agosto   1988, n.  400, su  proposta del  Minstro
          dell'industria,    del  commercio  e  dell'artigianato,  di
          concerto  con  il  Ministro  di  grazia  e giustizia, entro
          centottanta  giorni dalla data di  entrata in vigore  della
          presente  legge,   sono  stabilite le  norme  di attuazione
          del   presente   articolo   che   dovranno   prevedere   in
          particolare:
            a)    il coordinamento   della   pubblicita'   realizzata
          attraverso   il registro delle imprese  con  il  bollettino
          ufficiale  delle  societa'  per azioni e  a responsabilita'
          limitata e   con il   bollettino ufficiale  delle  societa'
          cooperative,    previsti  dalla  legge 12   aprile 1973, n.
          256, e successive modificazioni;
            b) il   rilascio, anche per   corrispondenza  e  per  via
          telematica,  a  chiunque    ne    faccia    richiesta,   di
          certificati  di  iscrizione  nel registro delle  imprese  o
          di  certificati  attestanti il  deposito di atti a tal fine
          richiesti o  di certificati che attestino  la  mancanza  di
          iscrizione,  nonche'  di copia integrale o parziale di ogni
          atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito
          nel registro  delle  imprese,  in  conformita'  alle  norme
          vigenti;
            c)       particolari    procedure      agevolative      e
          semplificative   per l'istituzione  e   la   tenuta   delle
          sezioni  speciali  del  registro, evitando duplicazioni  di
          adempimenti  ed aggravi  di oneri  a carico delle imprese;
            d)   l'acquisizione   e  l'utilizzazione  da parte  delle
          camere  di commercio di ogni  altra  notizia  di  carattere
          economico,  statistico  ed amministrativo  non prevista  ai
          fini  dell'iscrizione nel  registro delle imprese  e  nelle
          sue   sezioni,   evitando  in  ogni  caso  duplicazioni  di
          adempimenti a carico delle imprese.
            9. Per gli    imprenditori  agricoli  e  i    coltivatori
          diretti  iscritti  nelle  sezioni  speciali  del  registro,
          l'importo del diritto annuale di cui all'art.    18,  comma
          1,  lettera    b),  e'    determinato,  in    sede di prima
          applicazione  della presente  legge, nella  misura di    un
          terzo dell'importo previsto per le ditte individuali.
            10.    E' abrogato   il secondo  comma  dell'art. 47  del
          testo   unico approvato con regio  decreto  20    settembre
          1934, n. 2011, e successive modificazioni.
            11.    Allo   scopo   di   favorire   l'istituzione   del
          registro  delle imprese, le camere di commercio provvedono,
          a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in    vigore  della
          presente legge,  ad acquisire  alla propria banca dati  gli
          atti  comunque   soggetti all'iscrizione o  al deposito nel
          registro delle imprese.
            12. Le  disposizioni di cui ai  commi 1, 2,  3, 4  e  10,
          entrano  in  vigore  alla  data  di  entrata  in vigore del
          regolamento di cui al comma 8.
            13. Gli uffici   giudiziari hanno  accesso  diretto  alla
          banca  dati  e  all'archivio  cartaceo del   registro delle
          imprese e,  fino al termine di   cui al    comma  7,    del
          registro  delle    ditte  e    hanno  diritto   di ottenere
          gratuitamente  copia  integrale o parziale di ogni atto per
          il quale siano  previsti l'iscrizione  o il  deposito,  con
          le modalita' disposte dal regolamento di cui al comma 8".
            - Il testo vigente dell'art. 2188 del codice civile e' il
          seguente:
            "Art.  2188   (Registro delle   imprese). -  E' istituito
          il registro delle imprese per le iscrizioni previste  dalla
          legge.
            Il  registro  e'  tenuto  dall'ufficio del registro delle
          imprese sotto la  vigilanza  di  un  giudice  delegato  dal
          presidente del tribunale.
             Il registro e' pubblico".
            -  Si  trascrive   il testo dell'allegato 1 del D.Lgs.  8
          agosto 1994, n. 490:
                                                          "Allegato 1
            CAUSE DI DIVIETO  DI SOSPENSIONE E DI  DECADENZA PREVISTE
          DALL'ART.   10 DELLA LEGGE   31 MAGGIO  1965,  N.  575,  IN
          RIFERIMENTO  AGLI  ARTICOLI 2,   COMMA 1;  3,  COMMA 1;  4,
          COMMI  4 E  6,  DEL PRESENTE  DECRETO LEGISLATIVO.
            I)   Cause di   divieto ad   ottenere  le    licenze,  le
          concessioni,  le  iscrizioni,  le  erogazioni e gli   altri
          provvedimenti ed atti, nonche' a concludere i  contratti  e
          subcontratti  indicati  nell'art.  10,  commi  1 e 2, della
          legge 31 maggio 1965, n.575:
            a)  prevvedimento  difinitivo  di  applicazione di    una
          misura    di  prevenzione  (art.  10,  comma  2,  legge  n.
          575/1965);
            b)  sentenza definitiva  di  condanna, o   sentenza    di
          primo    grado confermata in grado  di appello, per uno dei
          delitti  di cui all'art.  51, comma  3-bis, del  codice  di
          procedura  penale  (art.  10,    comma  5-  ter,  legge  n.
          575/1965);
            c) provvedimento   del tribunale   che dispone    in  via
          provvisoria  i  divieti   nel corso   del   procedimento di
          prevenzione, se  sussistono motivi di  particolare gravita'
          (art. 10,  commi 3 e 5-bis,  legge n.  575/1965);
            d) provvedimento   del  tribunale  che    dispone  che  i
          divieti  operino  anche nei confronti   di chiunque conviva
          con la  persona sottoposta a misura     di     prevenzione,
          nonche'    nei    confronti    di    imprese, associazioni,
          societa' e  consorzi di   cui la   persona  sottoposta    a
          misura  di prevenzione  sia amministratore  o determini  in
          qualsiasi  modo scelte e indirizzi (art. 10, comma 4, legge
          n. 575/1965).
            II)    Causa  di    sospensione  dell'efficacia     delle
          iscrizioni,    delle erogazioni e degli altri provvedimenti
          di  cui all'art. 10, commi 1 e  2  della  legge  31  maggio
          1965, n. 575:
            a)  provvedimento del  tribunale  che in  via provvisoria
          sospende   l'efficacia     delle       iscrizioni,    delle
          erogazioni  e   degli  altri provvedimenti ed atti  di  cui
          all'art.  10,    commi 1 e 2 della legge n.  575/1965 (art.
          10, commi 3 e 5-bis, legge n. 575/1965).
            III)  Cause    di  decadenza  di diritto   dalle licenze,
          autorizzazioni, concessioni, iscrizioni,   abilitazioni  ed
          erogazioni  di    cui all'art.   10 comma 1, della legge 31
          maggio 1965, n. 575:
            a)  provvedimento  definitivo  di  applicazione di    una
          misura    di  prevenzione  (art.  10,  comma  2,  legge  n.
          575/1965);
            b)  sentenza definitiva  di  condanna, o   sentenza    di
          primo    grado confermata in grado  di appello, per uno dei
          delitti  di cui all'art.  51, comma  3-bis, del  codice  di
          procedura  penale  (art.  10,    comma  5-  ter,  legge  n.
          575/1965);
            c)  provvedimento  del  tribunale  che  dispone  che   le
          decadenze  operino anche nei confronti  di chiunque conviva
          con la  persona sottoposta a misura     di     prevenzione,
          nonche'    nei    confronti    di    imprese, associazioni,
          societa' e  consorzi di   cui la   persona  sottoposta    a
          misura  di prevenzione  sia amministratore  o determini  in
          qualsiasi  modo scelte e indirizzi (art. 10, comma 4, legge
          n. 575/1965).
            IV)    Causa    di    sospensione   del      procedimento
          amministrativo  concernente  i  provvedimenti, gli atti,  i
          contratti e subcontratti di cui all'art. 10, commi 1  e  2,
          della legge 31 maggio 1965, n. 575:
            a)  procedimento  di  prevenzione   in corso e preventiva
          comunicazione al  giudice  competente  da    parte    della
          pubblica    amministrazione interessata  (art.   10,  comma
          5-bis,  seconda  parte,   legge  n.  575/1965)".
            - Il  testo dell'art.  2 del D.Lgs.  8 agosto 1994,    n.
          490,  e' il seguente:
            "Art.  2  (Ordinamento delle comunicazioni   - lettera a)
          dell'art. 1, comma 1, della legge  17 gennaio 1994, n. 47).
          -   1. In attuazione di specifici        progetti        di
          informatizzazione       della      pubblica amministrazione
          sono   attivati   i   collegamenti   occorrenti   tra    le
          prefetture  e   le amministrazioni ed  enti pubblici di cui
          all'art.  1  che  hanno  sede  nella  provincia,    per  la
          trasmissione  a  questi  ultimi, in   via   informatica   o
          telematica,  delle   segnalazioni   circa   la  sussistenza
          delle  cause  di divieto o di sospensione dei provvedimenti
          indicate nell'allegato 1.
            2.  Nessun  provvedimento  di    diniego   o   altrimenti
          sfavorevole  all'interessato    puo'  essere   adottato   o
          eseguito  sulla base   delle segnalazioni   trasmesse     a
          norma     del   comma  1   senza  specifica comunicazionedi
          conferma da   effettuarsi,   a    cura  della    prefettura
          competente,    anche mediante   elenchi cumulativi,   entro
          dieci  giorni dalla richiesta nominativa. Con  l'osservanza
          dalle  stesse  modalita'  e termini   si procede   per   le
          comunicazioni  da  effettuarsi quando   i  collegamenti  di
          cui  al  comma  1    non  sono attivati o non sono comunque
          operanti".
           Note all'art. 1:
            -  Per    il  testo dell'allegato 1   del D.Lgs. 8 agosto
          1994, n. 490, vedasi nelle note alle premesse.
            - Il  testo dell'art.  1 del D.Lgs.  8 agosto 1994,    n.
          490,  e' il seguente:
            "Art.  1  (Ambito di applicazione)   - 1. Le disposizioni
          del presente  decreto    legislativo  si    applicano  alle
          pubbliche amministrazioni  e agli enti pubblici,  agli enti
          e  alle  aziende  vigilati    dallo  Stato  o da altro ente
          pubblico e alle societa'  o  imprese  comunque  controllate
          dallo Stato o da altro ente pubblico".
            -  Per  il testo dell'art. 2 del D.Lgs. 8 agosto 1994, n.
          490, vedasi nelle note alle premesse.
            - Il  testo dell'art.  3 del D.Lgs.  8 agosto 1994,    n.
          490,  e' il seguente:
            "Art.  3 (Autocertificazione  - lettera  c) dell'art.  1,
          comma    1,  della legge   17 gennaio 1994,   n. 47). -  1.
          Fuori dei    casi  previsti  dall'art.  4,  i  contratti  e
          subcontratti  relativi  a  lavori  o  forniture  dichiarati
          urgenti  ed  i  provvedimenti di  rinnovo   conseguenti   a
          provvedimenti  gia'   disposti, sono stipulati, autorizzati
          o  adottati  previa      acquisizione    di        apposita
          dichiarazione    con  la   quale l'interessato  attesti che
          nei   propri confronti   non sussistono   le  cause      di
          divieto,    di    decadenza  o   di  sospensione   indicate
          nell'allegato  1  e      di   non   essere   a   conoscenza
          dell'esistenza  di  tali  cause  nei confronti dei   propri
          conviventi, nominativamente elencati.    La  sottoscrizione
          della   dichiarazione    deve  essere  autenticata  con  le
          modalita' dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968,  n.  15.
          La  predetta dichiarazione  e' resa  dall'interessato anche
          quando gli   atti  e    i  provvedimenti  della    pubblica
          amministrazione  riguardano l'attivita' di cui all'allegato
          2.
            2. Fuori dei casi di cui al  comma 1 e di quelli previsti
          dall'art.   4, i provvedimenti,  gli atti, i contratti e  i
          subcontratti indicati nell'allegato   3   sono    adottati,
          stipulati     o     autorizzati     previa  verifica  delle
          segnalazioni di cui all'art. 2, comma 2".
            - Per   il testo dell'art. 2-ter   del  D.Lgs.  8  agosto
          1994,  n. 490, introdotto  dall'art. 15,  del decreto-legge
          25 marzo  1997, n.   67, convertito,  con    modificazioni,
          dalla  legge    23 maggio 1997,   n. 135, vedasi nelle note
          alle premesse.