stai visualizzando l'atto

LEGGE 29 ottobre 1997, n. 374

Norme per la messa al bando delle mine antipersona.

note: Entrata in vigore della legge: 18-11-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
nascondi
Testo in vigore dal:  18-11-1997

Art. 6

Decreto ministeriale
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emana un decreto contenente la disciplina della distruzione delle scorte di mine antipersona con modalità che tengano presenti anche le esigenze di tutela ambientale. Con lo stesso decreto sarà individuato l'ufficio competente nell'ambito dell'amministrazione del Ministero della difesa e sarà istituito e disciplinato un registro nel quale dovranno essere riportati i quantitativi ed i tipi di mine antipersona in possesso delle Forze armate, nonché di quelle consegnate ai sensi dell'articolo 3 e le date e le modalità della loro distruzione; nello stesso registro dovranno essere altresì annotate le denunce fatte ai sensi dell'articolo 4. Lo schema del decreto è sottoposto alle competenti commissioni parlamentari, che esprimono il parere entro venti giorni. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.