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LEGGE 29 ottobre 1997, n. 374

Norme per la messa al bando delle mine antipersona.

note: Entrata in vigore della legge: 18-11-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 9-10-2010
aggiornamenti all'articolo
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
  1.  E'  vietato  l'uso  a  qualsiasi  titolo  di  ogni tipo di mina
antipersona,   fatto   salvo   l'utilizzo,   a   fini   esclusivi  di
addestramento  per  operazioni  di  sminamento  e di ricerca di nuove
tecnologie  a  scopo  di  sminamento e di distruzione delle mine, del
quantitativo previsto dall'articolo 5, comma 1.
  2.  Sono  vietate  la  ricerca  tecnologica,  la  fabbricazione, la
vendita,    la   cessione   a   qualsiasi   titolo,   l'esportazione,
l'importazione,  la  detenzione  delle  mine antipersona di qualunque
natura o composizione, o di parti di esse.((2))
  3.  Sono vietate l'utilizzazione e la cessione, a qualsiasi titolo,
dei diritti di brevetto per la fabbricazione, in Italia o all'estero,
direttamente  o  indirettamente, delle mine antipersona o di parti di
esse,  e  l'utilizzazione  e  la  cessione,  a  qualsiasi  titolo, di
tecnologie  idonee  alla fabbricazione di mine antipersona o di parti
di esse.
  3-bis.  1  divieti di cui alla presente legge non si applicano alle
attrezzature  per  la  rimozione  delle  mine  ed  alle  informazioni
tecnologiche  connesse a scopi umanitari, nonche' all'importazione di
mine  antipersona  funzionale  esclusivamente  alla distruzione delle
mine stesse.
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AGGIORNAMENTO (2)
  Il  D.Lgs 15 marzo 2010, n. 66 ha disposto (con l'art. 22, comma 1,
lettera  a))  che  il  Ministero  della difesa provvede a distruggere
l'arsenale  di  mine  antipersona in dotazione o stoccaggio presso le
Forze  armate,  fatta eccezione per una quantita' limitata e comunque
non superiore alle ottomila unita' e rinnovabile tramite importazione
fino  a  una  quantita'  non  superiore  al numero sopra indicato, in
deroga a quanto disposto dal comma 2 del presente articolo, destinata
esclusivamente  all'addestramento  in operazioni di sminamento e alla
ricerca  di  nuove  tecnologie a scopo di sminamento e di distruzione
delle mine.