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LEGGE 29 ottobre 1997, n. 374

Norme per la messa al bando delle mine antipersona.

note: Entrata in vigore della legge: 18-11-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  18-11-1997

Art. 3

Obblighi a carico dei detentori
di mine antipersona
1. Entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende italiane produttrici di mine antipersona e loro componenti, e chiunque detenga a qualsiasi titolo mine antipersona o parti di esse, devono effettuare denuncia delle mine antipersona e loro componenti di cui sono in possesso ai comandi territoriali dell'Arma dei carabinieri e provvedere entro i successivi novanta giorni a consegnarle al Ministero della difesa, ai sensi della legislazione vigente, in punti di raccolta all'uopo designati e resi noti dagli stessi comandi territoriali.