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LEGGE 7 agosto 1997, n. 266

Interventi urgenti per l'economia.

note: Entrata in vigore della legge: 11-8-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/04/2022)
Testo in vigore dal:  11-8-1997

Art. 3

Integrazioni e modificazioni
della legge 5 ottobre 1991, n. 317
1. Al fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono assegnate lire 25 miliardi per il 1998 e lire 50 miliardi per il 1999 per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 22, 23, comma 1, 27 e 33, comma 2, della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Al medesimo fondo sono altresì assegnate lire 50 miliardi per il 1998 e lire 25 miliardi per il 1999 per la concessione delle agevolazioni previste dall'articolo 5 della citata legge n. 317 del 1991 in favore degli interventi di cui alle dichiarazioni e domande presentate entro il 31 dicembre 1996 e non accolte per esaurimento dei fondi. Qualora i beni relativi alle domande presentate entro il 31 dicembre 1996 e non accolte per esaurimento dei fondi siano stati acquistati ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 317 del 1991, la revoca di cui al comma 4 dell'articolo 13 della medesima legge è disposta solo nel caso in cui essi siano alienati, ceduti o distratti entro i diciotto mesi successivi alla concessione delle agevolazioni.
2. Qualora le risorse complessivamente assegnate agli interventi di cui al citato articolo 5 della legge n. 317 del 1991 non risultino sufficienti alla concessione dei benefici nella misura massima prevista dalla medesima legge, il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, al fine di consentire il finanziamento di tutti gli interventi, dispone la riduzione percentuale, in egual misura, dell'importo a ciascuno spettante.
3. Il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato rende nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi recati dalle diverse disposizioni della legge 5 ottobre 1991, n. 317, con un comunicato che viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. A decorrere dalla stessa data non possono essere presentate dichiarazioni e domande per ottenere i benefici della medesima legge; ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato può, con proprio decreto, stabilire nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni e domande.
4. L'articolo 7 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è abrogato. Le risorse che si rendono conseguentemente disponibili sono riattribuite agli interventi di cui all'articolo 5 della citata legge n. 317 del 1991 nella misura di lire 60 miliardi e agli interventi di cui all'articolo 8 della medesima legge nella misura di lire 20 miliardi.
5. Il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato modifica, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge n. 317 del 1991.
6. Per la realizzazione, nei distretti industriali di cui all'articolo 36, comma 2, della citata legge n. 317 del 1991, di programmi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano volti a un miglioramento della rete di servizi, con particolare riguardo a quelli informatici e telematici, il ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato dispone la concessione di un contributo in misura non superiore al 50% della spesa prevista. Per le regioni di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento (Cee) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, e successive modificazioni, la percentuale di intervento è elevata al 70 per cento. Il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi.
7. Ai consorzi senza fini di lucro costituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, cui siano affidati anche i compiti di cui all'articolo 27, comma 7, della stessa legge, sono attribuiti dalle regioni e dalle province stesse, oltre ai finanziamenti di cui al citato articolo 36, comma 3, anche contributi in conto capitale finalizzati alle prestazioni di servizi per l'innovazione e lo sviluppo tecnologico, gestionale e amministrativo. Nelle regioni interessate agli interventi di cui all'obiettivo n. 1 del citato regolamento (Cee) n. 2052/88, possono essere costituite dalle regioni stesse società consortili di sviluppo industriale anche per i fini di cui all'articolo 36, comma 5, della legge n. 317 del 1991. Il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi nella misura non superiore al 50% della spesa prevista, elevata al 70% nelle regioni di cui all'obiettivo n. 1 del citato regolamento (Cee) n. 2052/88. A valere sulle proprie disponibilità di bilancio, l'Ente nazionale per l'energia e l'ambiente (Enea) provvede al finanziamento di programmi di ricerca, sviluppo, adattamento, trasferimento e diffusione di servizi avanzati a supporto delle politiche di sviluppo regionali, concordati con le regioni, attraverso appositi accordi.
8. All'articolo 1 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera b), le parole: "commerciali e di servizi" sono sostituite dalle seguenti: "commerciali, turistiche e di servizi";
b) al comma 2, lettera b), le parole: "piccola impresa commerciale e piccola impresa di servizi" sono sostituite dalle seguenti: "piccola impresa commerciale, piccola impresa turistica e piccola impresa di servizi".
9. All'articolo 5, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:
"g-bis) la realizzazione o l'acquisizione di unità elettroniche o di sistemi elettronici e di programmi per l'elaborazione dei dati statistici, per la diffusione di informazioni turistiche e per sistemi di prenotazione turistico-alberghiera;
g-ter) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi, macchinari e programmi, gestiti da apparecchiature elettroniche, finalizzati all'adeguamento delle imprese alle normative europee, nazionali e regionali sulla sicurezza".
10. Per le finalità di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo, al fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono assegnate lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999.
Il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato provvede, con proprio decreto, alla ripartizione dei relativi fondi.
Note all'art. 3:
- L'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, recante: "Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale", recita:
"Art. 14. - Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artiginato è istituito il ''Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologicà'. Il fondo è amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti. Tali programmi riguardano le attività di progettazione, unitariamente considerate.
Il CIPI, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilità agli interventi del fondo, indica la priorità di questi avendo riguardo alle esigenze generali dell'economia nazionale e determina i criteri per le modalità dell'istruttoria".
- Gli articoli 22, 23, comma 1, 27 e 33, comma 2, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante: "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese", recitano:
"Art. 22 (Ammontare del contributo e liquidazione).
- 1. Il contributo in conto capitale di cui all'art. 20 è concesso, entro il limite di lire 300 milioni annui per ciascun soggetto beneficiario, e per non più lire 800 milioni in un triennio, nella misura massima del 30 per cento delle spese sostenute per la realizzazione del programma.
2. Per i consorzi e le società consortili ubicati nei territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88; il contributo è concesso, entro il limite di lire 500 milioni annui e per non più di lire 1.300 milioni in un triennio, nella misura massima del 50 per cento delle spese sostenute per la realizzazione del programma.
3. Il contributo per il medesimo progmmma è cumulabile, nei limiti massimi stabiliti dai commi 1 e 2, con i benefici previsti da altre leggi nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La liquidazione viene effettuata, anche in più soluzioni, in base alle fasi di realizzazione del programma, su presentazione di idonea documentazione contabile delle spese sostenute.
4. Il contributo può essere richiesto contestualmente al finanziamento di cui all'art. 24.
In tal caso la domanda di contributo è inoltrata alla regione competente per territorio dall'istituto finanziatore.
5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, determina, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme di attuazione del presente articolo e degli articoli 19, 20 e 21.
6. Per la concessione dei contributi di cui al comma 1 il fondo di cui all'art. 43, comma 1, è integrato di lire 81 miliardi nel triennio 1991-1993, in ragione di lire 2 miliardi per l'anno 1991, di lire 39,4 miliardi per l'anno 1992 e di lire 39,6 miliardi per l'anno 1993".
"Art. 23 (Agevolazioni per i soggetti di cui alla legge 21 maggio 1981, n. 240). - 1. I soggetti di cui all'art. 1, primo comma, della legge 21 maggio 1981, n. 240, diversi dai consorzi e dalle società consortili aventi i requisiti di cui agli articoli 17 e 18 della presente legge, sono ammessi ai contributi in conto capitale di cui all'art. 20 della presente legge. Per la concessione dei contributi in conto capitale ai soggetti di cui al presente comma il fondo di cui all'art. 43, comma 1, è integrato di lire 13,3 miliardi nel triennio 1991-1993, in ragione di lire 1,7 miliardi per l'anno 1991 e di lire 5,8 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993".
"Art. 27 (Società consortili miste). - 1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente articolo le società consortili a capitale misto pubblico e privato aventi come scopo statuario la prestazione dei servizi per l'innovazione tecnologica, gestionale e organizzativa delle piccole imprese industriali, commerciali, di servizi e alle imprese artigiane di produzione di beni e servizi.
2. Le società consortili di cui al comma 1 debbono essere costituite da imprese ed enti, in numero non inferiore a cinque, ed avere un capitaole non inferiore a lire 20 milioni. In deroga all'art. 2602 del codice civile, possono partecipare ad esse università, CNR, ENEA e camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, istituti ed aziende di credito, altri enti pubblici anche territoriali, società finanziarie promosse dalle regioni, enti privati operanti nei settori della ricerca, della finanza e del credito, nonché associazioni sindacali di categoria tra imprenditori.
3. Al punto 4 dell'art. 32 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, le parole: ''semprechè siano fondati e gestiti da altri enti pubblicì' sono soppresse.
4. Le quote ed azioni del capitale sociale sottoscritte complessivamente dalle imprese artigiane e dalle piccole imprese di cui al comma 1 devono essere superiori alla metà dell'ammontare del capitale sociale e il numero di tali imprese non può essere inferiore al numero degli altri soggetti partecipanti alla società consortile.
5. Gli enti e le imprese che eccedono i limiti dimensionali di cui all'art. 1 non possono fruire dei servizi e delle attività delle società consortili a cui partecipano; in deroga all'art. 2602 del codice civile, i beneficiari delle attività delle società consortili possono tuttavia essere anche imprese non consorziate, purché se ne assumano i relativi oneri e rientrino tra le imprese di cui al comma 1.
6. Alle società consortili di cui al comma 1 del presente articolo si applica il comma 2 dell'art. 18.
7. Le attività delle società consortili di cui al comma 1 da svolgere ad esclusivo vantaggio delle piccole imprese di cui al medesimo comma 1 possono riguardare:
a) la ricerca tecnologica, la progettazione, la sperimentazione, l'acquisizione di conoscenze e la prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa al progresso ed al rinnovamento tecnologico, nonché la consulenza ed assistenza alla diversificazione di idonee gamme di prodotti e delle loro prospettive di mercato, con particolare riguardo al reperimento, alla diffusione e all'applicazione di innovazioni tecnologiche;
b) la consulenza e l'assistenza per la nascita di nuove attività imprenditoriali e per il loro consolidamento;
c) la formazione professionale finalizzata all'introduzione di nuove tecnologie e metodi per il miglioramento della qualità sulla base di apposite convenzioni con la regione competente per territorio;
d) l'acquisizione e progettazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, ivi compresa l'azione promozionale per l'insediamento di attività produttive di dette aree, la progettazione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi, nonché l'attrezzatura degli spazi pubblici destinati ad attività collettive:
e) la vendita e la concessione alle imprese di lotti in aree attrezzate;
f) la costruzione in aree attrezzate di fabbricati, impianti, laboratori per attività industriali e artigianali, depositi e magazzini;
g) la vendita, la locazione, la locazione finanziaria alle imprese di fabbricati e degli impianti in aree attrezzate;
h) la costruzione e la gestione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi;
i) il recupero degli immobili industriali preesistenti per la loro destinazione a fini produttivi;
l) l'esercizio e la gestione di impianti di produzione combinata e di distribuzione di energia elettrica e di calore in regime di autoproduzione;
m) l'acquisto o la vendita di energia elettrica da e a terzi da destinare alla copertura integrativa dei fabbisogni consortili.
8. Per le attività di cui al comma 7 possono essere concessi, alle società consortili di cui al comma 1, i contributi di cui all'art. 22, entro il limite di lire 500 milioni annui e per non più di lire 1.000 milioni in un triennio, nella misura massima del 50 per cento delle spese ritenute ammissibili. Per le società consortili localizzate nei territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei territori italiani, colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/88, i predetti limiti sono elevati, rispettivamente, a lire 1.000 milioni e a lire 1.500 milioni e al 70 per cento.
9. Per l'istruttoria, la concessione e l'erogazione dei contributi si applicano le medesime disposizioni e le procedure di cui all'art. 20, comma 2, e all'art. 21, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
10. I programmi relativi ad attività di ricerca scientifica e tecnologica devono essere inviati per conoscenza anche al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
11. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, le norme di attuazione del presente articolo.
12. Gli oneri derivanti dalla concessione dei contributi di cui al comma 8 gravano sul fondo di cui all'art. 43, comma 1, che è a tal fine integrato in lire 63 miliardi per il triennio 1991-1993, in ragione di lire 8 miliardi per l'anno 1991, di lire 28 miliardi per l'anno 1992 e lire 27 miliardi per l'anno 1993.
13. I contributi di cui al presente articolo possono cumularsi con le agevolazioni finanziarie disposte da altre leggi nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, purché non vengano superati complessivamente i limiti massimi di intervento nelle spese di investimento previsti dalle stesse leggi.
14. Le società consortili di cui al comma 1 possono accedere agli interventi del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e. solo limitatamente a quelle società consortili a cui partecipano anche le università e gli enti pubblici e privati operanti nei settori della ricerca, agli interventi del fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni. Tali interventi non sono cumulabili con quelli previsti dal presente articolo".
"Art. 33 (Contributi a fondi interconsortili e programmi gestionali). - 2. Ai consorzi, alle società consortili e alle cooperative di garanzia collettiva fidi di cui agli articoli 29 e 30 possono essere accordati altresì contributi in conto capitale a carico del medesimo fondo di cui al comma 1, per la realizzazione di programmi di sviluppo organizzativo e gestionale, anche con l'impiego di strumenti informatici, per la fornitura di servizi di natura finanziaria alle piccole imprese consorziate".
- L'art. 5 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante: "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese", recita:

"Capo II
Interventi per la diffusione dell'innovazione

Art. 5 (Investimenti innovativi ammessi alle agevolazioni). - 1. Le agevolazioni previste dagli articoli 6 e 12 sono concesse ai soggetti di cui all'art. 1, comma 3, che effettuino investimenti aventi per oggetto, congiuntamente e disgiuntamente:
a) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico da destinare a svolgere una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, misura, trasporto, magazzinaggio;
b) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi di integrazione di una o più unità di lavoro composti da robot industriali o mezzi robotizzati, gestiti da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico;
c) la realizzazione o l'acquisizione di unità elettroniche o di sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione della documentazione tecnica, della gestione delle operazioni legate al ciclo produttivo, al controllo e al collaudo di prodotti lavorati nonché al sistema gestionale, organizzativo e commerciale;
d) la realizzazione o l'acquisizione di programmi per l'utilizzazione delle apparecchiature e dei sistemi di cui alle lettere a), b) e c);
e) l'acquisizione di brevetti e licenze funzionali all'esercizio delle attività produttive, la formazione del personale necessaria per l'utilizzazione delle apparecchiature, dei sistemi e dei programmi di cui alle lettere a), b), c) e d);
f) la realizzazione o l'acquisizione di apparecchiature scientifiche destinate a laboratori ed uffici di progettazione aziendale;
g) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi e macchinari, gestiti da apparecchiature elettroniche, finalizzati alla riduzione dell'inquinamento nell'ambiente.
2. Gli investimenti di cui al comma 1 possono essere effettuati anche mediante contratti di locazione finanziaria o di compravendita con riserva della proprietà, a norma dell'art. 1523 del codice civile o a norma della legge 28 novembre 1965, n. 1329.
3. Le agevolazioni previste dagli articoli 6 e 12 non possono essere concesse per i soli investimenti di cui alla lettera d) ed e) del comma 1. Le agevolazioni concesse a fronte delle spese per programmi, brevetti, licenze e formazione del personale non possono superare rispettivamente il 40 per cento, il 30 per cento, il 15 per cento e il 20 per cento del costo delle macchine e delle apparecchiature di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1".
- Il comma 4 dell'art. 13 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante: "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese", recita:
"Art. 13 (Revoca delle agevolazioni). - 4.
Qualora i beni acquistati con il credito d'imposta o con i conributi di cui agli articoli 6, 7, 8 e 12 siano alienati, ceduti o distratti nei tre anni successivi alla concessione delle agevolazioni, è disposta la revoca delle stesse, il cui importo deve essere oggetto di restituzione con le modalità di cui al comma 5".
- L'art. 7 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante: "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese", recita:
"Art. 7 (Agevolazioni per l'acquisizione di servizi reali). - 1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 3, sono ammessi, nel triennio 1991-1993, a fruire di un credito d'imposta sul costo di acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttività, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, allo sviluppo di sistemi di qualità.
2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla individuazione delle tipologie di servizi ammissibili al beneficio di cui al comma 1.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso nella misura del 50 per cento e del 40 per cento, rispettivamente per le imprese fino a 100 dipendenti e da 101 a 200 dipendenti, del costo effettivamente sostenuto, e comunque per un importo non superiore a lire 80 milioni per ciascun soggetto interessato.
4. Gli oneri per la concessione delle agevolazioni previste dal comma 1 gravano sul fondo di cui all'art. 43, comma 1, nel limite di lire 81 miliardi per il triennio 1991-1993, in ragione di lire 15,8 miliardi per il 1991, di lire 27,2 miliardi per il 1992 e di lire 38 miliardi per il 1993".
- L'art. 8 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante: "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese", recita:
"Art. 8 (Agevolazioni per spese di ricerca). - 1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 3, sono ammessi, nel triennio 1991-1993, a fruire di un credito d'imposta, commisurato alla quota degli utili reinvestiti in spese di ricerca, pari al 30 per cento della spesa ammissibile all'agevolazione, che non può eccedere, per ciascun soggetto, lire 500 milioni per ciascun periodo d'imposta e non è cumulabile con le altre agevolazioni previste dal presente articolo.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato interministeriale per la politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, individua, nell'ambito dei diversi settori produttivi, i comparti di particolare rilevanza per l'avanzamento tecnologico del sistema industriale e per il miglioramento della bilancia tecnologica. Il CIPI procede, ove occorra, all'aggiornamento annuale della individuazione dei predetti comparti innovativi.
3. I soggetti di cui all'art. 1, comma 3, che operano nei comparti di cui al comma 2 del presente articolo sono ammessi, nel triennio 1991-1993, a fruire di un credito d'imposta commisurato alle spese sostenute per l'attività di ricerca, pari al 30 per cento della spesa ammissibile all'agevolazione, che non può eccedere, per ciascun soggetto, lire 500 milioni per ciascun periodo d'imposta.
4. I soggetti di cui al comma 3, se costituiti in epoca successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi nel triennio 1991-1993, a fruire di un credito d'imposta commisurato al totale delle spese per investimenti sostenute in ciascuno dei tre periodi di imposta successivi alla costituzione dei soggetti stessi a condizione che non abbiano avuto agevolazioni ai sensi degli articoli 6 e 12. Il credito d'imposta, pari al 30 per cento della spesa ammissibile all'agevolazione, non può eccedere, per ciascun soggetto, lire 500 milioni per ciascun periodo d'imposta.
5. Il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, individua, anche con riferimento allo sviluppo delle tecnologie e degli investimenti di cui all'art. 5, comma 1, le tipologie delle spese ammissibili alle agevolazioni di cui al comma 3 e 4 del presente articolo.
6. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano a condizione che i soggetti interessati siano tenuti in regime di contabilità ordinaria anche a seguito di opzione, e non sono cumulabili con i benefici derivanti da disposizioni analoghe concernenti esenzioni o riduzioni di imposte.
7. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano sul fondo di cui all'art. 43, comma 1, nel limite di lire 450 miliardi per il biennio 1992-1993, in ragione di lire 205 miliardi per l'anno 1992, ripartiti in eguale misura per gli interventi previsti rispettivamente dai commi 1, 3 e 4, e di lire 245 miliardi per l'anno 1993, ripartiti in eguale misura per gli interventi previsti rispettivamente dai commi 1, 3 e 4".
- Il comma 2 dell'art. 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante: "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese", recita:

"Capo VII
Disposizioni varie

Art. 36 (Distretti industriali di piccole imprese e consorzi di sviluppo industriale). - 2. Le regioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano tali aree, sentite le Unioni regionali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base di un decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro novanta giorni dal predetto termine, che fissa gli indirizzi e i parametri di riferimento".
- Il comma 4 dell'art. 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante: "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese", recita:

"Capo VII
Disposizioni varie

Art. 36 (Distretti industriali di piccole imprese e consorzi di sviluppo industriale). - 4. I consorzi di sviluppo industriale, costituiti ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, sono enti pubblici economici. Spetta alle regioni soltanto il controllo sui piani economici e finanziari dei consorzi.
Regolamento CEE n. 2052 del 24 giugno 1988, relativo alle emissioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri strumenti finanziari esistenti (G.U.C.E. 15 luglio 1988, n. 185).

Obiettivo n. 1

1. Le regioni interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 1 sono regioni NUTS del livello II, il cui PIL procapite risulta, in base ai dati degli ultimi tre anni, inferiore al 75% della media comunitaria.
Rientrano tra queste regioni anche l'Irlanda del Nord, i dipartimenti francesi d'Oltremare ed altre regioni il cui PIL procapite si avvicina a quello delle regioni indicate al primo comma e che vanno inserite, per motivi particolari, nell'elenco relativo all'obiettivo n. 1.
2. L'elenco delle regioni interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 1 è contenuto nell'allegato.
3. L'elenco delle regioni è valido per cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Prima della scadenza di tale periodo la Commissione riesamina l'elenco in tempo utile affinchè il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotti un nuovo elenco valido per il periodo successivo alla scadenza dei cinque anni.
4. Gli Stati membri presentano alla Commissione i loro programmi di sviluppo regionale. Tali programmi contengono in particolare:
la descrizione delle linee principali scelte per lo sviluppo regionale e delle relative azioni;
indicazioni sull'utilizzazione dei contributi dei Fondi strutturali, della BEI e degli altri strumenti finanziari prevista nella realizzazione dei programmi.
Gli Stati membri possono presentare un programma globale di sviluppo regionale per tutte le loro regioni incluse nell'elenco di cui al paragrafo 2 purché questo programma comporti gli elementi di cui al primo comma.
Gli Stati membri presentano per le regioni in questione anche i programmi di cui all'art. 10, paragrafo 2 e le iniziative previste dall'art. 11, paragrafo 1, includendo inoltre i dati relativi alle iniziative di cui all'art. 11, paragrafo 1 che costituiscono, ai sensi della normativa comunitaria, un diritto per i beneficiari.
Per accelerare l'esame delle domande e l'attuazione degli interventi, gli Stati membri possono unire ai loro programmi le richieste di programmi operativi compresi nei medesimi.
5. La Commissione valuta i programmi e le azioni proposte nonché gli altri elementi di cui al paragrafo 4 in funzione della loro coerenza con gli obiettivi del presente regolamento e con le disposizioni e le politiche menzionate agli articoli 6 e 7. Essa definisce, sulla base di tutti i programmi e di tutte le azioni di cui al paragrafo 4, nell'ambito della partnership prevista dall'art. 4, paragrafo 1 e di concerto con lo Stato membro interessato, il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari, secondo le procedure previste dall'art. 17.
Il quadro comunitario di sostegno comprende in particolare:
le linee prioritarie scelte per l'intervento comunitario; le forme d'intervento;
il programma indicativo di finanziamento con l'indicazione dell'importo degli interventi e della loro provenienza;
la durata di tali interventi.
Il quadro comunitario di sostegno garantisce il coordinamento di tutti gli interventi strutturali comunitari previsti per la realizzazione dei vari obiettivi di cui all'art. 1 all'interno di una regione determinata.
Il quadro comunitario di sostegno può, all'occorrenza, essere modificato e adattato su uniziativa dello Stato membro o della Commissione di concerto con lo Stato membro, in funzione di nuove informazioni pertinenti e dei risultati registrati durante l'attuazione delle azioni in questione.
A richiesta debitamente giustificata dello Stato membro interessato, la Commissione adotta i quadri comunitari particolari di sostegno per uno o più programmi di cui al paragrafo 4.
6. Gli interventi relativi all'obiettivo n. 1 assumono, prevalentemente, la forma di programmi operativi.
7. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono precisate nelle disposizioni di cui all'art. 3, paragrafi 4 e 5.
- Il comma 7 dell'art. 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante: "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese", recita:
"Art. 27 (Società consortili miste). - 7. Le attività delle società consortili di cui al comma 1 da svolgere ad esclusivo vantaggio delle piccole imprese di cui al medesimo comma 1 possono riguardare:
a) la ricerca tecnologica, la progettazione, la sperimentazione, l'acquisizione di conoscenze e la prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa al progresso ed al rinnovamento tecnologico, nonché la consulenza ed assistenza alla diversificazione di idonee gamme di prodotti e delle loro prospettive di mercato, con particolare riguardo al reperimento, alla diffusione e all'applicazione di innovazioni tecnologiche;
b) la consulenza e l'assistenza per la nascita di nuove attività imprenditoriali e per il loro consolidamento;
c) la formazione professionale finalizzata all'introduzione di nuove tecnologie e metodi per il miglioramento della qualità sulla base di apposite convenzioni con la regione competente per territorio;
d) l'acquisizione e progettazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, ivi compresa l'azione promozionale per l'insediamento di attività produttive in dette aree, la progettazione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi, nonché l'attrezzatura degli spazi pubblicitari destinati ad attività collettive;
e) la vendita e la concessione alle imprese di lotti in aree attrezzate;
f) la costruzione in aree attrezzate di fabbricati, impianti, laboratori per attività industriali e artigianali, depositi e magazzini;
g) la vendita, la locazione, la locazione finanziaria alle imprese di fabbricati e degli impianti in aree attrezzate;
h) la costruzione e la gestione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi;
i) il recupero degli immobili industriali preesistenti per la loro destinazione ai fini produttivi;
l) l'esercizio e la gestione di impianti di produzione combinata e di distribuzione di energia elettrica e di calore in regime di autoproduzione;
m) l'acquisto o la vendita di energia elettrica da e a terzi da destinare alla copertura integrativa dei fabbisogni consortili".
- Il comma 3 dell'art. 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante: "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese", recita:
"Art. 36 (Distretti industriali di piccole imprese e consorzi di sviluppo industriale). - 3. Per le aree individuate ai sensi del comma 2 è consentito il finanziamento, da parte delle regioni, di progetti innovativi concernenti più imprese, in base a un contratto di programma stipulato tra i consorzi e le regioni medesime, le quali definiscono altresì le priorita degli interventi".
- Il comma 5 dell'art. 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante: "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese", recita:
"Art. 36 (Distretti industriali di piccole imprese e consorzi di sviluppo industriale). - 5. Il consorzi di sviluppo industriale di cui al comma 4 promuovono, nell'ambito degli agglomerati industriali attrezzati dai consorzi medesimi, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nei settori dell'industria e dei servizi. A tale scopo realizzano e gestiscono, in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, infrastrutture per l'industria, rustici industriali, servizi reali alle imprese, iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi e intermedi e dei giovani imprenditori, e ogni altro servizio sociale connesso alla produzione industriale".
- L'art. 1 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante: "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese", recita:

"Capo I
Finalità e campo di applicazione

Art. 1 (Finalità della legge e definizione di piccola impresa). - 1. La presente legge ha la finalità di promuovere lo sviluppo, l'innovazione e la competitività delle piccole imprese, costituite anche in forma cooperativa, con particolare riguardo:
a) alla diffusione e allo sviluppo delle nuove tecnologie;
b) allo sviluppo e all'attività di consorzi e di società consortili tra piccole imprese nonché dei consorzi, delle società consortili e delle cooperative di garanzia collettiva fidi, costituiti da piccole imprese industriali, artigiane, commerciali e di servizi;
c) alla diffusione di nuove strutture e strumenti finanziari per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese;
d) alla creazione, allo sviluppo e all'ammodernamento delle piccole imprese localizzate nelle aree colpite da crisi di settori industriali nell'ambito di specifiche azioni di risanamento e sviluppo decise in sede comunitaria;
e) agli investimenti delle piccole imprese innovative.
2. Ai fini della presente legge si considera:
a) piccola impresa industriale quella avente non più di 200 dipendenti e 20 miliardi di lire di capitale investito, al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie;
b) piccola impresa commerciale e piccola impresa di servizi, anche del terziario avanzato, quella avente non più di 75 dipendenti e 7,5 miliardi di lire di capitale investito, al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie.
3. Sono destinatarie delle agevolazioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 12:
a) le piccole imprese industriali o di servizi, costituite anche in forma cooperativa o societaria. Per imprese di servizi si intendono quelle che operano nei settori dei servizi tecnici di studio, progettazione e coordinamento di infrastrutture e impianti, dei servizi di informatica, di raccolta ed elaborazione dati;
b) le imprese artigiane di produzione di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.
4. Sono destinatarie delle agevolazioni previste dall'art. 9 le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di cui all'articolo 2.
5. Ai fini della valutazione dei limiti dimensionali di cui al comma 2 del presente articolo e all'art. 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, si considerano come unica impresa quelle che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile.
6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato adegua con proprio decreto i limiti del capitale investito di cui al comma 2, utilizzando il deflattore degli investimenti lordi riportato nella relazione generale sulla situazione economica del Paese; si procede all'adeguamento quando la variazione superi il 10 per cento del valore del capitale precedentemente stabilito.
6 -bis. La definizione di piccola impresa, l'intensità delle agevolazioni concedibili ai sensi della presente legge e gli investimenti delle stesse saranno adeguati, a decorrere dal 1 luglio 1993, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, per la parte di competenza, del Ministro del tesoro, alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato, tenuto conto delle intese raggiunte con la commissione delle Comunità europee".