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LEGGE 17 febbraio 1982, n. 46

Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/10/2012)
Testo in vigore dal:  12-8-2012
aggiornamenti all'articolo

Art. 14



Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito il "Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica". Il fondo è amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti, oppure rilevanti innovazioni di contenuto stilistico e qualitativo del prodotto. Tali programmi riguardano le attività di progettazione, sperimentazione, sviluppo, preindustrializzazione e i processi realizzativi di campionatura innovativa, unitariamente considerati.
COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 27 LUGLIO 1999, N. 297. (3) (4)
Il Ministro delle attività produttive provvede con proprio decreto, adottato previo parere delle regioni interessate, a stabilire annualmente la percentuale delle risorse riservata in via prioritaria ai programmi di sviluppo precompetitivo presentati dalle piccole e medie imprese. Tale quota non può essere inferiore al 25 per cento delle riserve annuali disponibili. (8)
((10))
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AGGIORNAMENTO (3)

La L. 5 ottobre 1991, n. 317 ha disposto (con l'art. 43 comma 1) che "Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 6, 7, 8, 9, 12, 22, 23, comma 1, 27 e 33 gravano sul fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che, nei limiti di cui ai predetti articoli e per le finalità ivi previste, è integrato di complessive lire 1.514 miliardi nel triennio 1991-1993, in ragione di lire 128 miliardi nel 1991, lire 663 miliardi nel 1992 e lire 723 miliardi nel 1993."
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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 23 settembre 1994, n. 547 convertito con modificazioni dalla L. 22 novembre 1994 n. 644, ha disposto (con l'art. 1, comma 1 lett. e ) che il fondo di cui al presente articolo è ulteriormente integrato della somma di lire 50 miliardi, per ciascuno degli anni 1995 e 1996, per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 6, 7, 8 e 12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.
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AGGIORNAMENTO (8)

La L. 12 dicembre 2002, n. 273 ha disposto (con l'art. 2 comma 4) che "Al fine di sostenere programmi di sviluppo e di innovazione nelle piccole e medie imprese dei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero specificamente diretti alla ideazione di nuove collezioni di prodotti, il fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, è incrementato di 2 milioni di euro per il 2002."
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AGGIORNAMENTO (10)

Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 23, comma 2) che il Fondo speciale rotativo di cui al presente articolo istituito presso il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile».