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LEGGE 8 luglio 1997, n. 213

Classificazione delle carcasse bovine in applicazione di regolamenti comunitari.

note: Entrata in vigore della legge: 15-7-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/07/2009)
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Testo in vigore dal:  29-7-2009
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Art. 3

(Sanzioni per violazione delle disposizioni in materia
di tecniche di classificazione non automatizzata).
((
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento, che viola l'obbligo di identificazione e di classificazione di cui all'articolo 1, commi 1 e 1-bis, e` soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000.
))
((
2. Il titolare dello stabilimento che utilizza una marchiatura o etichettatura difforme da quanto previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 4 maggio 1998, n. 298, e dall'articolo 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2008, e` soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.
))
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento che viola le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il tecnico classificatore, quale definito all'articolo 1, comma 1, che effettua le operazioni di identificazione e classificazione delle carcasse bovine con modalità difformi da quelle stabilite da atti normativi nazionali o comunitari, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000, se la difformità, rilevata al controllo su un numero di almeno 40 carcasse, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 344/91 della Commissione, del 13 febbraio 1991, e successive modificazioni, supera la percentuale del 10 per Cento.