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LEGGE 8 luglio 1997, n. 213

Classificazione delle carcasse bovine in applicazione di regolamenti comunitari.

note: Entrata in vigore della legge: 15-7-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/07/2009)
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Testo in vigore dal: 29-7-2009
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  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
               IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
            Classificazione e marchiatura delle carcasse 
  1.  Le  carcasse  o  mezzene  di  bovini  adulti  macellati   negli
stabilimenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 18  aprile
1994, n. 286, e successive modificazioni, e classificate ai sensi del
regolamento (CEE) n. 1186/90 del Consiglio del 7  maggio  1990,  sono
identificate  mediante  marchiatura  o  etichettatura  ad  opera  dei
tecnici classificatori di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro
delle risorse agricole, alimentari e forestali 6 maggio 1996, n. 482,
secondo le modalita' previste dal regolamento (CEE) n.  344/91  della
Commissione del 13  febbraio  1991,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, e dalla presente legge. 
  ((1-bis. Tutte  le  carcasse  o  mezzene  di  bovini  di  eta`  non
superiore a dodici  mesi  alla  macellazione  sono  classificate  dai
responsabili delle strutture di macellazione ai  sensi  dell'allegato
XI-bis del regolamento  (CE)  n.  1234/2007  del  Consiglio,  del  22
ottobre 2007, e  dell'articolo  2  del  decreto  del  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali 8 agosto  2008,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2008.)) 
  2. La rilevazione dei prezzi di mercato delle  carcasse  o  mezzene
classificate e' effettuata dai titolari degli stabilimenti di cui  al
comma 1 e dagli altri soggetti  indicati  dalla  specifica  normativa
comunitaria, che provvedono altresi' alla trasmissione  dei  dati  al
Ministero per le politiche agricole.