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LEGGE 28 dicembre 1995, n. 550

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1996).

note: Entrata in vigore della legge: 1/1/1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/10/1997)
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Testo in vigore dal:  1-1-1996

Art. 3

1. In relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, per l'anno 1996, in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e tenendo conto del disposto dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, il drenaggio fiscale è riconosciuto esclusivamente con riferimento alla detrazione per i redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o di impresa di cui all'articolo 79 del predetto testo unico. Con lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in luogo della restituzione del drenaggio fiscale è riconosciuto un incremento della detrazione per il coniuge a carico per un ammontare complessivo di lire 990 miliardi nelle seguenti misure: lire 240.000 annue per i titolari di reddito imponibile fino a lire 30 milioni; lire 144.000 per i redditi imponibili compresi fra lire 30 e 60 milioni; lire 72.000 per i redditi imponibili compresi fra lire 60 e 100 milioni. Tali misure potranno essere proporzionalmente variate al fine di rispettare il predetto limite di lire 990 miliardi.
2. Le minori entrate per imposta sul reddito delle persone fisiche, derivanti dall'applicazione del comma 1, sono valutare in lire 1.020 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e per la famiglia e la solidarietà sociale, e nei limiti della maggiore spesa di lire 1.890 miliardi per il 1996, di lire 1.885 miliardi per il 1997 e di lire 1.875 miliardi a decorrere dal 1998, ricomprendendo le risorse di cui all'articolo 47-quinquies, comma 3, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, a decorrere dal 1996 l'assegno al nucleo familiare di cui al decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, è aumentato per i nuclei con figli minori, in misura decrescente al crescere del reddito familiare e, viceversa, crescente al crescere dei componenti il nucleo, con destinazione prevalente degli aumenti ai nuclei a più basso reddito e con quattro o più componenti. Il medesimo decreto prevede, altresì, una maggiorazione del 25 per cento dell'assegno per i nuclei con un solo genitore e stabilisce l'accesso all'assegno dei nuclei di tre o più componenti con reddito compreso nelle due fasce di reddito successive a quelle attualmente previste per il beneficio. È abrogato il primo periodo del predetto comma 3 dell'articolo 47-quinquies del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.
4. Per l'anno 1996 il canone di concessione a carico della RAI-Radiotelevisione italiana spa, è determinato nella misura di lire 40 miliardi.