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DECRETO-LEGGE 19 settembre 1992, n. 384

Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonchè disposizioni fiscali.

note: Entrata in vigore del decreto: 19/9/1992.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 1992, n. 438 (in G.U. 18/11/1992, n.272).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/2024)
Testo in vigore dal:  19-11-1992
aggiornamenti all'articolo

Art. 9

Adeguamento delle detrazioni e nuova curva delle aliquote
1. Le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 3 del decreto- legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 , si applicano limitatamente alle detrazioni di imposta e ai limiti di reddito previsti negli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 .
2. Per l'anno 1993, in applicazione della disposizione del comma 1, le detrazioni di imposta e i limiti di reddito sono fissati come segue:
a) detrazione per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato: L. 757.500;
b) detrazione per i figli minori di età o permanentemente inabili al lavoro e per quelli di età non superiore a ventisei anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito:


per un figlio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 87.500
per due figli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 175.000
per tre figli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 262.500
per quattro figli. . . . . . . . . . . . . . . . . " 350.000
per cinque figli. . . . . . . . . . . . . . . . . " 437.500
per sei figli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 525.000
per sette figli. . . . . . . . . . . . . . . . . . " 612.500
per otto figli. . . . . . . . . . . . . . . . . . " 700.000
per ogni altro figlio. . . . . . . . . . . . . . . " 87.500.


Nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 12 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
(( la detrazione spettante per il coniuge si applica ))
per il primo figlio e la somma detraibile in relazione al numero dei figli è raddoppiata e l'ammontare di essa è ridotto di lire 175.000;
c) detrazione per altri familiari a carico: L. 121.000;
d) limite di reddito di cui al comma 4 dell'articolo 12 del testo
unico delle imposte sui redditi : L. 5.100.000;
e) detrazione per redditi di lavoro dipendente di cui al comma 1
dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi : L. 727.000;
f) limite di reddito di lavoro dipendente di cui al comma 2
dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi : L. 13.900.000;
g) limite di reddito di lavoro autonomo e di imprese di cui al
comma 4 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi :
L. 7.600.000;
h) ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente: L.
227.000 se il reddito di lavoro dipendente non supera L. 13.900.000;
i) ulteriore detrazione per redditi di lavoro autonomo e di
impresa: L. 189.000 se l'ammontare complessivo del reddito di lavoro autonomo e di impresa non supera L. 7.600.000.
3. A partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto, ai fini della imposta sul reddito delle persone fisiche, le aliquote per scaglioni di reddito di cui al comma 1 dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , sono sostituite dalle seguenti:

Aliquote

--------

a) fino a lire 7.200.000. . . . . . . . . . . . . 10 per cento
b) oltre lire 7.200.000 fino a lire
14.400.000. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 22 per cento
c) oltre lire 14.400.000 fino a lire
30.000.000. . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 per cento
d) oltre lire 30.000.000 fino a lire
60.000.000. . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 per cento
e) oltre lire 60.000.000 fino a lire
150.000.000. . . . . . . . . . . . . . . . . 41 per cento
f) oltre lire 150.000.000 fino a lire
300.000.000. . . . . . . . . . . . . . . . 46 per cento
g) oltre lire 300.000.000. . . . . . . . . . . . 51 per cento.


4. In relazione alla modifica apportata dal comma 3 alle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i contribuenti tenuti per l'anno 1992 al versamento di acconto ai fini di detta imposta, se per l'anno 1991 è stato dichiarato un reddito imponibile superiore a lire 14 milioni e 400 mila, devono effettuare il versamento della seconda rata di acconto alle scadenze e con le modalità di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e con riferimento all'imposta relativa all'anno 1991, al netto delle detrazioni, dei crediti e delle ritenute di acconto, incrementata di una somma pari al 3 per cento dell'importo che risulta sottraendo dal reddito imponibile dichiarato per l'anno 1991 l'ammontare di lire 14 milioni e 400 mila ovvero, se superiore, quello del reddito di lavoro dipendente e assimilati dichiarato per lo stesso anno. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 69 del 1989.
5. I sostituti di imposta devono procedere all'applicazione delle disposizioni del comma 3 a partire dal secondo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e recuperare l'imposta relativa al periodo decorso dal 1 gennaio 1992 fino al predetto periodo di paga in sede di conguaglio di fine anno 1992 o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro; in caso di incapienza la differenza verrà recuperata nel periodo di paga immediatamente successivo.