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LEGGE 25 gennaio 1994, n. 54

Riconoscimento di periodi contributivi in favore degli iscritti al Fondo pensioni del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia.

note: Entrata in vigore della legge: 10/02/1994
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Testo in vigore dal:  10-2-1994
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 29 gennaio 1992, n. 58, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Alle stesse condizioni, a richiesta dell'iscritto sono altresì riconosciuti utili ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura delle prestazioni i periodi di contribuzione che abbiano dato luogo a liquidazione di pensione di vecchiaia a carico delle predette gestioni. Il riconoscimento comporta il recupero da parte delle gestioni interessate delle rate di pensione che l'iscritto abbia percepito, maggiorate degli interessi composti calcolati al tasso del 4,50 per cento annuo".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 gennaio 1994

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: CONSO

AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Il testo del comma 1 dell'art. 5 della legge n. 58/1992 (Disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni), quale risulta a seguito della modifica apportata dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 5 (Norme previdenziali). - 1. Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e successive modificazioni, tutti i dipendenti, compresi i dirigenti, in deroga alla legge 15 marzo 1973, n. 44, delle società di cui all'art. 5 della predetta legge n. 1450 del 1956, di quelle di cui all'art. 4 della legge 11 dicembre 1962, n. 1790, nonché il personale transitato alla Società o alle concessionarie ai sensi del comma 4 dell'art. 4. Le predette società hanno l'obbligo di garantire, a tutti i dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, la costituzione di un'unica posizione assicurativa dell'intera situazione previdenziale singolarmente maturata, e a tal fine sono tenute a versare al Fondo le somme necessarie alla costituzione della riserva matematica, determinata ai sensi dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e sulla base delle tabelle allegate al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 febbraio 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 13 maggio 1981, al netto del trasferimento al Fondo, da parte della gestione o delle gestioni interessate, dell'ammontare dei contributi relativi ai periodi precedenti di loro pertinenza maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,5 per cento. Alle stesse condizioni, a richiesta dell'iscritto sono altresì riconosciuti utili ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura delle prestazioni i periodi di contribuzione che abbiano dato luogo a liquidazione di pensione di vecchiaia a carico delle predette gestioni. Il riconoscimento comporta il recupero da parte delle gestioni interessate delle rate di pensione che l'iscritto abbia percepito, maggiorate degli interessi composti calcolati al tasso del 4,50 per cento annuo".
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